Secondo il Consiglio di Stato la revoca di una procedura contrattuale non ancora sfociata in aggiudicazione può essere fonte di responsabilità precontrattuale.

I giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 8771 del 15 luglio 2013, confermano un orientamento ormai consolidato, ribadendo che gli atti del procedimento di gara, in quanto preordinati alla conclusione del contratto, sono al tempo stesso configurabili anche quali atti di trattativa e di formazione progressiva del contratto stesso, e come tali rilevanti anche ai sensi dell’art. 1337 cod.civ., che impone alle parti di comportarsi seconodo buona fede.

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