Con orientamenti del 6 novembre 2017, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle PPAA risolve alcuni quesiti in tema di congedi parentali:

RAL 1951 – Quali sono gli effetti sulle ferie della fruizione di periodi di congedo parentale, di cui all’art.17, comma 5, del CCNL con riferimento sia a quello retribuito al 100%, sia a quello successivo retribuito al 30%?

Relativamente alla problematica prospettata, si ritiene utile precisare quanto segue:

1) i primi trenta giorni di congedo parentale di cui all’art. 17, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, sulla base della espressa previsione contrattuale (…non riducono le ferie…), sono utili ai fini della maturazione delle ferie;

2) gli ulteriori periodi di congedo parentale retribuiti al 30% non sono utili al medesimo fine, nel rispetto delle previsioni dell’art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.

RAL 1953 – Come devono essere valutati i periodi di congedo parentale ai fini della determinazione della tredicesima mensilità?

I periodi di congedo parentale retribuiti al 30%, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. n. 151/2001, non sono in alcun modo utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità. L’art. 5, comma 9, del CCNL del 9.5.2006 prevede, infatti, che, per gli istituti di tutela della maternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001, trovano applicazione le regole ivi stabilite e, quindi, anche la specifica disposizione dell’art. 34 di tale decreto legislativo, che esclude la computabilità dei periodi di congedo parentale ai fini della maturazione della tredicesima mensilità.

Solo ed esclusivamente i periodi di congedo parentale, per i quali è prevista dall’art. 17 del CCNL del 14.9.2000 la corresponsione della retribuzione per intero, sono utili per la maturazione della tredicesima mensilità, secondo le espresse disposizioni del citato art. 5, comma 9, del CCNL del 9.5.2006 (“…. i ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina dell’art. 17, commi 5 e 6, del CCNL del 14.9.2000”).

RAL 1955 – I trenta giorni di congedo per malattia del figlio, di cui all’art. 17, comma 6, del CCNL del 14.9.2000, sono utili ai fini del computo della tredicesima mensilità?

I congedi per malattia del figlio determinano la maturazione dei ratei della tredicesima mensilità solo nell’ambito dei trenta giorni retribuiti per intero previsti dall’art. 17, comma 6, del CCNL del 14.9.2000. A tal fine, si richiamano le espresse previsioni dell’art. 5, comma 9, del CCNL del 9.5.2006, secondo le quali: “…. i ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina dell’art.17, commi 5 e 6, del CCNL del 14.9.2000”.


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