Nell’ambito dell’esame della bozza di decreto sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, in data 13 luglio, si è svolta l’audizione dell’AGCM davanti alle Commissioni congiunte I e V della Camera dei deputati.

L’Autorità ha salutato con favore l’introduzione di un Testo Unico organico in materia di SPL a rilevanza economica con riferimento ai principi di semplificazione e di promozione della concorrenza.

Tra i profili di maggior rilievo evidenziati:

  • l’introduzione di una nozione di “servizi pubblici locali di interesse economico generale” che, non solo supera il dualismo precedentemente esistente tra la normativa europea (servizi di interesse economico generale) e quella italiana (servizi pubblici locali di rilevanza economica), ma favorisce altresì la concorrenza nel mercato. Ciò in quanto l’art. 2, lett. a), dello schema di TU limita i “servizi pubblici locali di interesse economico generale” alle ipotesi in cui “i servizi … non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza” e siano “necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;
  • la necessità di introdurre, nello schema di TU, di una disposizione rubricata “modalità di affidamento dei servizi” utile ad una migliore intellegibilità delle disposizioni sull’ambito di applicazione del decreto;
  • la volontà di non imporre agli enti locali la trasmissione, all’AGCM, del provvedimento di assunzione di un servizio pubblico, ma di prevedere piuttosto l’accesso diretto da parte dell’Autorità ai provvedimenti contenuti nella banca dati dell’Osservatorio per i servizi pubblici locali presso il MISE, per verificarne la conformità alle norme a tutela della concorrenza;
  • sul parere preventivo che l’AGCM dovrebbe dare per la costituzione delle società in house (che dimostrerebbe un atteggiamento di sfavore verso questa modalità di gestione), l’Autorità auspica una modifica della disposizione che dovrebbe limitarsi a statuire il solo intervento ex-post dell’Authority sulla base di un espresso richiamo ai poteri di cui all’art. 21-bis della l. n. 287/1990: in questo modo sarebbe consentito all’AGCM di individuare i casi maggiormente meritevoli di attenzione, senza introdurre un generalizzato aggravio del procedimento attraverso la previsione del parere obbligatorio in tutti i casi di affidamento in house o di gestione mediante azienda speciale;
  • il positivo affidamento delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti all’AEEGSI. Tuttavia manca nel decreto il riferimento alle altre funzioni che andrebbero conferite ad una Autorità nazionale dei rifiuti, tra cui l’elaborazione di parametri di performance per stabilire benchmark di efficienza, sia per la predisposizione di bandi di gara che per la valutazione dell’efficienza dei soggetti in-house prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto (in tal modo, si potrebbe garantire che la selezione del soggetto affidatario in via diretta del servizio replichi i risultati potenzialmente ottenibili con l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica).
  • del pari, all’Autorità dei rifiuti dovrebbe essere affidata anche la verifica della durata degli affidamenti. Nel corso dell’indagine conoscitiva è stata infatti osservata una durata dei contratti di servizio molto eterogenea tra le diverse aree del territorio nazionale e spesso ingiustificatamente lunga;
  • sul trasporto pubblico locale, al fine di rendere maggiormente efficace la norma che prevede che gli enti affidanti, per promuovere la più ampia partecipazione alle gare, devono articolare i bacini di mobilità in più lotti, salvo deroghe motivate da economie di scala e da altre ragioni di efficienza economica disciplinate con delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti, sarebbe auspicabile che la stessa ART intervenisse ex ante con linee guida generali che individuino a monte possibili deroghe.

Leggi il testo integrale dell’ audizione del 13 luglio 2016.


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