Il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce, con la recente risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016, alcuni chiarimenti sull’efficacia delle deliberazioni degli enti locali che non prevedono direttamente aumenti dei tributi, ma si limitano ad istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2016, un nuovo tributo, quale l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il contributo di sbarco, oppure eliminano fattispecie agevolative o variano l’ambito oggettivo di applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef, attraverso la riduzione o l’eliminazione della soglia di esenzione.

L’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per lanno 2016 è sospesa lefficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per lanno 2015. [… ] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dellarticolo 243bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000″.

Un’ulteriore eccezione alla regola della sospensione introdotta dal comma 26 è contenuta nel successivo comma 28, in base al quale “per lanno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per lanno 2015.

Il MEF, richiamando anche gli orientamenti della giurisprudenza contabile (Corte conti sez. reg. Abruzzo n. 34/2016; Corte conti sez. reg. Lombardia 74/2008) ed amministrativa (Consiglio di Stato parere n. 4166/2003), chiarisce che “la norma in esame deve essere necessariamente letta in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell’istituzione di nuove fonti impositive“.

Restano escluse dall’ambito applicativo della sospensione in argomento soltanto le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e il canone alternativo alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), vale a dire il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Per quanto riguarda, invece, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), avendo natura tributaria, rientra nel perimetro della sospensione di cui al comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.


Stampa articolo