Il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,  approvato il 3 marzo dal Governo in esame preliminare, ha inizia l’iter per la definitiva approvazione con l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata, e delle Commissioni parlamentari.

Il decreto legislativo, emanato in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n.11, dovrà essere pubblicato in Gazzetta al massimo il prossimo 18 aprile. In mancanza si applicheranno le direttive europee 23, 24 e 25, in quanto a tale data sarà scaduto il termine assegnato agli Stati membri per il loro recepimento.

Il Codice dovrà essere completato con le linee guida dell’ANAC da emanarsi attraverso un apposito decreto ministeriale, con valore di atto di indirizzo generale. Tale meccanismo ha il vantaggio di consentire un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema.

L’attutale regolamento n. 207/2010 non andrà subito in soffitta: alcune sue disposizioni sopravviveranno per le materie per le quali il nuovo Codice rinvia a decreti attuativi, fino a quando tali decreti non saranno approvati.

Diverse le novità. E’ rafforzato il ruolo dell’ANAC e del Consiglio Superiore del MIT. E’ istituita un’apposita Cabina di regia, con compiti di coordinamento e di monitoraggio. Viene prevista, per la prima volta, una disciplina organica per le concessioni.

La programmazione viene estesa anche agli acquisiti di beni e servizi d’importo superiore a 40.000 euro. Viene chiarito che l’Ufficio del RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. Per ciò che riguarda la fase della progettazione, il progetto preliminare è sostituito dal progetto di fattibilità tecnica ed economica. Per gli appalti sotto soglia, la procedura negoziata diventa la regola fino a 209.000 euro per i servizi e forniture e fino a 1.000.000 euro per il lavori.

L’offerta economicamente più vantaggiosa assurge a criterio di scelta preferenziale e, addirittura, obbligatorio per i servizi sociali, quelli di ristorazione scolastica, ospedaliera, ecc e negli appalti con prevalenza di mano d’opera. E’ introdotto un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ed è istituto presso l’ANAC l’albo dei componenti delle commissioni selezionatrici delle gare. Il subappalto perde il tetto massimo del 30%.

I pareri di precontenzioso dell’ANAC, attivati su iniziativa della stazione appaltante o di una delle parti su questioni insorte durante la procedura di gara, sono vincolanti, con la conseguenza che il mancato adeguamento della stazione appaltante determina la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 25.000 euro a carico del dirigente responsabile.

Viene confermato  l’istituto dell’incentivo per i servizi tecnici interni, ma fra i beneficiari scompaiano i progettisti.


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