L’articolo 1, comma 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, dispone che il Governo, entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) può emanare disposizioni integrative e correttive al codice stesso, con la medesima procedura prevista per l’adozione del provvedimento principale.
A tal fine, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del richiamato articolo 1 della legge delega, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi ha avviato una consultazione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l’ANAC, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo, di prossima adozione.

Le associazioni portatrici di interessi hanno ricevuto il testo venerdì 17 febbraio e sono state invitate a fornire i propri contributi in relazione al testo coordinato degli articoli modificati o integrati dal provvedimento correttivo, con la possibilità di proporre modifiche riferite anche ad altri articoli.

La consultazione si concluderà il prossimo 22 febbraio 2017.

Circa i tempi, ormai molto “ristretti”, per l’approvazione del provvedimento:

  • acquisiti i contributi, il testo tornerà al Consiglio dei ministri (dopo l’informativa già ricevuta dal Ministro per le Infrastrutture nel corso della seduta di venerdi 17 febbraio 2017), per la prima approvazione, che lo invierà alla Conferenza Unificata, al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari competenti per materia (Ambiente e Lavori pubblici di Camera e Senato);
  • Conferenza unificata e Consiglio di Stato avranno quindi 20 giorni per esprimersi mentre il Parlamento 30;
  • il termine ultimo per l’adozione del correttivo e non incappare nella scadenza della delega è fissato al 19 aprile 2017 (un anno esatto dalla pubblicazione in G.U. ed entrata in vigore del Codice), data che dovrà corrispondere a quella di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o, secondo alcune interpretazioni giuridiche, quella in cui il provvedimento dovrà essere almeno firmato dal Capo dello Stato;
  • prima della pubblicazione in G.U. il decreto dovrà comunque essere «bollinato» della Ragioneria e «vistato» del Presidente della Repubblica.

La notizia dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


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