Sono pubblicate nel BUR del Veneto  n. 37 di oggi le seguenti ordinanze del Presidente della Regione:

  • n. 32 del 19 marzo 2020 “Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle strutture sanitarie regionali a seguito dell’emergenza epidemiologica 
    COVID-19 e per la gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle aree dichiarate focolaio. Art. 
    191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii. 24″
  • n. 33 del 20 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologicada virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone”.

Rifiuti sanitari pericolosi – Con l’ordinanza n. 32/2020, di carattere contingibile e urgente, sono fornite  disposizioni per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle strutture sanitarie e per la gestione dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni o nelle aree dichiarate focolaio.

L’ordinanza, fra l’altro,  sospende la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (carta, vetro, plastica, metalli e scarti organici di cucina) esclusivamente nei Comuni o aree dichiarate focolaio dell’infezione (es. frazioni, quartieri o case di riposo) da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, in deroga al regolamento per l’erogazione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani che dispone lo svolgimento delle raccolte differenziate obbligatorie stabilite dagli artt. 181 e 182-ter del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dall’art. 7, comma 3 delle norme tecniche del Piano regionale Rifiuti, DCR n.
30/2015.

Divieto di assembramento. Con l’ordinanza n. 33/2020, sempre di carattere contingibil ed urgente, il Presidente chiude parchi e giardini pubblici all’aperto, fino al 3 aprile prossimo. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi nei centri urbani è soggetto alle limitazioni per le motivazioni ammesse dal Dpcm  (lavoro, salute, ecc) e con l’autodichiarazione. Per uscite legate a bisogni degli animali la persona è obbligata a non superare i 200 metri dall’abitazione, con obbligo di controllo. La spesa è autorizzata ma i negozi di generi alimentari restano chiusi la domenica e nei giorni festivi.

L’ordinanza prescrive anche che  l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante fuori del centro abitato:
a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane
principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti
lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);
c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati


Stampa articolo