Lo scorso 2 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad un’istanza di interpello relativa al “Trattamento fiscale applicabile all’indennità erogata da un Ente pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di emergenza da Covid-19 non hanno potuto utilizzare il badge elettronico per la somministrazione del vitto”.

In particolare l’Agenzia ha chiarito che l’indennità sostitutiva erogata dall’Amministrazione, per un importo giornaliero di euro 5,29, ai dipendenti che hanno prestato l’attività lavorativa presso la sede lavorativa e che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico, a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergenza Covid-19, è riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Ne consegue che, sempreché sussistano le condizioni previste dalla risoluzione n. 41/E del 30 marzo 2000, l’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.


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