E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016, il D.Lgs. n. 116 del 20 giugno 2016 recante  “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”, in vigore dal 13 luglio 2016.

Le disposizioni si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Tra le novità, l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato.

La sospensione sarà disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio disciplinare, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento della conoscenza del fatto.


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