Secondo la Corte dei conti – sezione di controllo per l’Emilia Romagna i diritti di rogito spettano solamente ai segretari che sono inquadrati nella fascia C, ossia ai funzionari non sono assimilati ai dirigenti e che svolgono la loro attività in comuni privi di dirigenti.

Ammettendo una particolare tutela  per i segretari che non sono dirigenti, la Corte cita l’istituto del galleggiamento e come questo produca per i segretari di fascia C una possibile distorsione a seconda che svolgano o meno la propria attività in enti con i dirigenti.

Nell’esaminare i contenuti nel DL n. 90/2014 la Corte afferma, infatti, che «Il legislatore del 2014 ha affermato il principio dell’integrale destinazione delle entrate comunali al bilancio dell’ente e quello della onnicomprensività del trattamento economico dei segretari, abrogando il precedente regime normativo che prevedeva la riserva agli stessi del diritto di rogito o di quota del medesimo. L’unica deroga consentita è quella .. volta a tutelare i segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale e non operino in Comuni con presenza di dirigenti e quindi non siano destinatari di retribuzione economica a questi equiparata».

Con questa pronuncia si profilano ora, in materia di diritti di rogito, ben tre tesi radicalmente diverse tra di loro:

a) per la sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna, come detto, il compenso per il rogito spetta solamente ai segretari di fascia C che svolgono la loro attività in enti senza dirigenti;

b) per la sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio è possibile l’erogazione di questi compensi solamente per i segretari che non sono dirigenti, che sono inquadrati nella fascia C, senza tenere conto se vi siano o meno  dirigenti in servizio nell’ente;

c) per le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e della Sicilia, l’erogazione è consentita  nei comuni senza dirigenti a prescindere dalla fascia di inquadramento dei segretari con 2 varianti significative: in primo luogo, il tetto ai compensi per singolo rogito sarà fissato dal contratto nazionale e fino ad allora ai segretari spetta, per intero, nella soglia annuale del 20% del trattamento economico annuo; in secondo luogo, in caso di convenzione tra comuni con e senza dirigenti, spetta solamente per la quota riferita ai comuni senza dirigenti.

In un tale quadro, appare evidente la necessità di intervento chiarificatore della Sezione delle autonomie.

Corte dei conti, sez. controllo per l’Emilia Romagnadeliberazione n. 105 del 27 maggio 2015Presidente De Salvo, relatore Scotti


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