Con deliberazione della Sezione autonomie, n. 22/2013, la Corte dei conti scioglie i dubbi sollevati da alcune Sezioni regionali di controllo sulla corretta interpretazione dei nuovi articoli 243bis, 243ter e 243quater del D.Lgs n. 267/2000, in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

In particolare, la Corte ha statuito che gli enti locali non possono revocare la deliberazione di ricorso alla procedura pre-dissesto, una volta che sia scaduto il termine perentorio di 60 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

L’approvazione di questo documento deve obbligatoriamente essere preceduta dal varo, nei termini di legge, del bilancio annuale di previsione e del rendiconto.

 


Stampa articolo