L’Amministrazione provinciale, pur non essendo annoverabile tra le Amministrazioni dello Stato, non per questo può essere assoggettata alla tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. n°641/1972, art.21.

Deve riconoscersi alla Provincia, infatti, quale ente locale, ai sensi dell’art.114 della Costituzione, pari dignità e posizione nel concorso, in via decentrata, alle funzioni di governo ed amministrativa della Repubblica. Tale parità di posizione e dignità che la Costituzione riconosce agli enti locali che compongono la Repubblica, fa venir meno la ratio della riserva alle sole Amministrazioni dello Stato del privilegio dell’esenzione della tassa governativa. 

Commissione Tributaria Regionale di Basilicata,  sentenza, n. 59/2/14 depositata il 28 gennaio 2014.

Il caso

Facendo seguito  alla notifica di due avvisi di accertamento,  ad oggetto la violazione ed irrogazione di sanzioni emessi dall’Agenzia delle Entrate di Matera in materia  di tassa di concessione governativa ex D.P.R. n°641/1972, art.21 per i periodi d’imposta 2003/2004, l’Amministrazione Provinciale di Matera proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale  evidenziando la non debenza della tassa richiesta a carico dell’ente locale poichè  ente territoriale di diritto pubblico, al pari  dello Stato.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate la quale riteneva legittima la richiesta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa in contestazione, non potendo l’ente locale ricorrente essere annoverato tra le Amministrazioni dello Sato in quanto dotato  sia di personalità giuridica sia di una propria autonomia gestionale ed economica; e, pertanto, non assoggettabile al regime di esenzione dal pagamento della T.C.G. prevista unicamente a favore dello Stato.

In concomitanza del giudizio tributario di prime cure la Commissione Tributaria Provinciale  di Matera rigettava il ricorso introduttivo e condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. L’Amministrazione provinciale proponeva  appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale di secondo grado, ritenendo la pronuncia di prime cure meritevole di censura, non avendo i Giudici tributari materani recepito la ratio della nuova formulazione dell’art.114 della Costituzione riconducibile alla riforma del Titolo V della Carta Costituzionale così come disposta dalla L.n°3/2001.

Facendo seguito all’udienza pubblica di trattazione del 29/10/2012, i Giudici Tributari potentini ribaltando integralmente il giudicato di prime grado, ritenevano non dovuta la Tassa di Concessione Governativa da parte dell’Amministrazione Provinciale, dovendosi attribuire alla stessa “pari dignità e posizione nel concorso in via decentrata, alle funzioni di governo ed amministrative della Repubblica”.

 La sentenza

 La pronuncia resa dai Giudici tributari potentini, in sede di appello, conferma una posizione   giurisprudenziale di merito direi prevalente formatasi  negli ultimi anni  (C.T.P. Campobasso; C.T.R. Veneto; C.T.R. Lazio) che trova la sua ratio nella nuova formulazione dell’art.114 della Costituzione attualmente vigente, così come modificato dalla più volte richiamata L.n3/2001  a cui si deve  la tanto discussa Riforma del Titolo V della Carta Costituzionale.

In particolare, a parere di chi scrive, può dirsi condivisibile o, quanto meno giustificabile dal un punto di vista normativo, l’orientamento assunto dalla C.T.R. di Basilicata  che, nel caso di specie ha ritenuto estensibile anche agli enti locali territoriali “diversi” dallo Stato, quindi, anche alla  Amministrazione Provinciale, l’esenzione dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa disciplinata dal D.P.R. n°641/1972, art.21; esenzione prevista espressamente, in sede normativa, solo a favore dello Stato.

In particolare, la possibilità di estensione di tale beneficio anche  favore della  degli enti locali territoriali (comuni e province) diversi dallo Stato, trova la sua giustificazione in considerazione del principio secondo cui l’Amministrazione Provinciale pur non essendo annoverabile tra le Amministrazioni dello Stato, non  per questo può essere, comunque, assoggettata al pagamento della T.C.G.  In particolare, in applicazione della previsione normativa di cui al più volte art.114 della Costituzione nella sua formulazione attuale non può essere  certo disatteso il fatto che all’Ente Provincia deve necessariamente riconoscersi pari dignità e posizione nel concorso in via decentrata, alle funzioni di governo ed amministrative della Repubblica.

Questa indubbia parità di posizione e dignità che la Costituzione riconosce a tutti gli enti locali territoriali che compongono la Repubblica, fa venir meno la ratio della riserva alle sole Amministrazioni dello Stato, circa il privilegio dell’esenzione dalla tassa.   E’ questa la motivazione principale che ha portato il Collegio tributario potentino a ribaltare, in sede di gravame, la pronuncia di prime cure  così come disposta inizialmente dalla C.T.P. di Matera.

In particolare, il nuovo testo normativo  dell’art.114 della Costituzione a cui non a caso fa espresso richiamo in sentenza il Giudice tributario potentino, nel suo comma 1° dispone testualmente: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.

La previsione normativa appena richiamata, riprende, se vogliamo, pressoché alla lettera l’art.55 del progetto della Commissione Bicamerale della XIII Legislatura.

 In particolare, da una lettura testuale della norma costituzionale appare evidente  l’idea che il nuovo art.114 comma 1° Cost. intende veicolare che, è quella di una “statualità che nasce dal basso”; ossia, dal livello di governo più vicino al cittadino (comune) per articolarsi poi progressivamente in enti territoriali di dimensioni sempre maggiori disposti  quasi come cerchi concentrici.  Per cui, non vi è chi non veda, come sia possibile ravvisare nella nuova versione dell’art.114 comma 1 Cost. la vera carta d’identità del nuovo sistema costituzionale delle autonomie territoriali che non prevede più la contrapposizione tra due livelli di governo (quello statale e quello federale) tra i quali  vengono ripartite le funzioni pubbliche  e, in cui  il livello degli enti locali ha rilievo solo come articolazione interna dello Stato membro.

 In sostanza, l’art.114 comma 1 Cost. pone sullo stesso piano l’ente territoriale sovrano e una pluralità di enti autonomi distinti, elencandoli, a partire da quello più vicino al cittadino per arrivare a quello più lontano ad esso. Sicché, mentre si riconosce pari dignità ai diversi enti territoriali autonomi, pur senza escludere le differenze di competenze e di tutela costituzionale esplicitate dagli articoli successivi, si riconosce il peso che pur in uno Stato a “regionalizzazione rafforzata”, presenta la tradizione municipalizzata italiana. Malgrado le differenziazioni in termini di competenze previste dalla stessa Costituzione, la pari dignità degli enti autonomi territoriali rispetto allo Stato a cui si faceva prima riferimento, si riflette su tutta l’intelaiatura delle legge cost. n°3/2001. Infatti, non a caso,  numerose sono le disposizioni costituzionali introdotte dalla riforma che considerano paritariamente i diversi enti territoriali.

 Considerazioni conclusive

Con riferimento alla casistica specifica a cui fa espresso riferimento la Sentenza N°59/2/2014 della C.T.R. Basilicata in commento, depositata in data 28/01/2014, ad avviso dello scrivente,  non è possibile prescindere da uno scenario normativo costituzionale come quello sopra richiamato necessariamente riconducibile alla versione attualmente vigente dell’art.114 della Costituzione.

In particolare, la questione controversa è quella di capire se sussista o meno l’obbligo di pagamento della Tassa di Concessione Governativa da parte di un ente pubblico territoriale quale l’Amministrazione Provinciale diversa dallo Stato, unico beneficiario, secondo la  normativa di riferimento, della esenzione dal pagamento della T.C.G.

 Se è  pur vero che i Comuni, le Province e gli enti pubblici in genere che non fanno parte dell’Amministrazione dello Stato, non sono qualificabili come Amministrazioni statali, e se è indubbio che sono enti distinti ed autonomi rispetto alle Amministrazioni dello Stato, non per questo li si deve ritenere assoggettabili al pagamento di una tassa, ove questa fosse dovuta.

Il nuovo assetto Costituzionale rinveniente dalla nuova formulazione del più volte richiamato art.114  comma 1° Cost. riconducibile al nuovo sistema del Titolo V della Costituzione che dispone “parità di posizione e dignità ai vari enti territoriali che compongono la Repubblica”, non consente di continuare ad attribuire alla sola Amministrazione dello Stato la posizione di detentrice di poteri autoritativi di tipo concessorio o autorizzatorio.

Pertanto, è un  dato incontestabile il fatto che sia venuto meno il presupposto sul quale si fondavano le opinioni che volevano riservato alle  sole Amministrazioni dello Stato, il privilegio di essere esenti da tasse e altri oneri imposti dalla legge; in mancanza di indicazioni normative espresse, si deve ritenere che tutte le Amministrazioni facenti capo agli enti costitutivi della Repubblica, siano o parimenti soggette o parimenti esonerate dai doveri fiscali di cui è questione. E’ questo un principio giurisprudenziale recepito in toto dalla Commissione Tributaria Regionale Veneto con la Sentenza n°4 del 17/01/2011 confermato  successivamente dalla Commissione Tributaria Regionale Lazio con la sentenza n°156 del 26/10/2011, disponendo i Collegi tributari giudicanti in sede di gravame, la non debenza della Tassa di concessione Governativa da parte di enti territorigali diversi dalle Amministrazioni dello Stato. Principio giurisprudenziale, avvallato, da ultimo, anche dai Giudici tributari

 Giuseppe DURANTE –  avvocato tributarista – esperto di Fiscalità locale e Contenzioso tributario – pubblicista

 


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