E’ cominciato il conto alla rovescia per la comunicazione dell’ammontare complessivo dello stock di debiti  al 31 dicembre 2018, che anche le  amministrazioni locali  devono effettuare mediante la piattaforma elettronica predisposta dal MEF, come previsto dall’art. 1, comma 867, della legge di bilancio 2019.

Per l’anno 2019, infatti, il termine ultimo è fissato al 30 aprile prossimo, mentre dal 2020  scadrà al 31 gennaio di ciascun anno.

La comunicazioneSono tenuti ad effettuare la suddetta comunicazione gli enti e i soggetti inseriti nel conto economico consolidato e indicati  dall’ISTAT nell’ apposito elenco aggiornato annualmente (ultimo elenco ISTAT è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 settembre 2018).

La comunicazione riguarda  l’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre 2018 (e, dal 2020 lo stock al 31 dicembre dell’anno precedente) e deve essere effettuata tramite la Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc) di cui all’art. 7, comma 1, del D.L.  n. 35 del 2013, strumento che consente ai creditori della PA di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni a valere sui crediti certificati, La Pcc, dal 1 aprile di quest’anno, è stata arricchita con questa nuova funzionalità.

Le sanzioni – La mancata comunicazione comporta l’applicazione delle misure «sanzionatorie» previste dai commi 857-868 della  legge di bilancio 2019, e, in particolare, l’obbligo per l’ente inadempiente di accantonare in bilancio un “Fondo di garanzia dei debiti commerciali“, sul quale l’amministrazione non può disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizo confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Il Fondo deve essere determinato in una misura percentuale degli stanziamenti nel bilancio corrente per la spesa di acquisto di beni e servizi, via via crescente in base alla minore percentuale di riduzione del debito complessivo.

E’ da ricordare che, per sostenere il rispetto dei tempi di pagamento, la stessa legge di bilancio mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, con il contributo di Cassa depositi e prestiti, la liquidità per pagare i debiti commerciali (il termine per la presentazione della domanda è scaduto il 29 febbraio scorso ma l’ANCI  ha già richiesto la riapertura del termine e la modifica delle condizioni previste per usufruire della liquidità ottenuta).

Molto utile l’approfondimento  di ANCI – IFEL di cui alla nota del 10 aprile 2019  con allegato il comunicato del MEF sulle regole per il calcolo dell’importo scaduto. 

Tale adempimento è diverso da quello previsto dal D.L.  n. 35 del 2013,  funzionale alla certificazione, cessione o anticipazione dei crediti da parte dei creditori. Esso non considera, infatti, le fatture scadute alla fine dell’esercizio precedente e pagate entro la data della comunicazione.


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