Con sentenze nn. 5287 e 5288 del 27 ottobre u.s., il Consiglio di Stato ha chiarito che il solo organo dell’ente locale competente ad imporre limitazioni agli orari ed alla rumorosità causata dall’attività degli esercizi commerciali è il Consiglio comunale.

Nel caso all’esame dei giudici di Palazzo Spada, il comune aveva modificato il regolamento locale di polizia urbana stabilendo la competenza giuntale per:

–  l’individuazione delle aree della città a rischio e la fissazione delle limitazioni circa gli orari degli esercizi commerciali;

–  l’imposizione di divieti alle suddette attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, anche per spettacoli sul suolo pubblico e per il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo.

La Giunta comunale aveva quindi stabilito, con effetti permanenti, una serie di pesanti limitazioni in una zona della città ricca di locali, così comportando gravi ripercussioni per i pubblici esercizi sia in termini di orari di apertura che di soglie alle emissioni sonore.

Tuttavia, riconosciuto che “spetta effettivamente all’Ente locale il potere di tutelare la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che concerne il regolare ed ordinato svolgimento della vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale …, tale potere rientrando  … nelle funzioni e nei compiti propri della polizia amministrativa locale”,  il Consiglio di Stato ha affermato che L’esercizio di tale potere spetta, secondo la ordinaria ripartizione delle competenze tra gli organi del comune, esclusivamente al Consiglio comunale”.

In altri termini, questo potere regolamentare non può essere delegato alla giunta, soprattutto in assenza di qualsivoglia indirizzo consiliare per l’individuazione delle limitazioni da imporre ai locali della zona.

Ferma restando, quindi, la prerogativa sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in presenza di situazioni eccezionali, idonee a mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini, il comune ha il potere individuare le misure più adeguate per tutelare e garantire la sicurezza urbana, potere che però si deve manifestare in via ordinaria attraverso l’esercizio della potestà regolamentare che spetta interamente ed esclusivamente all’organo consiliare.


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