Per l’interdizione antimafia, occorrono elementi e indizi idonei ha delineare una situazione ambientale che, con carattere di attualità, metta in pericolo l’autonomia di indirizzo dell’attività sociale o che possa essere ritenuta espressione di un’infiltrazione anche potenziale della criminalità organizzata

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3636 del 22 luglio 2015, Pres. P. Cirillo, Est. B. R. Polito


A margine

Il Consiglio di Stato è chiamato a giudicare il corretto operato di una Prefettura, che, dopo aver negato ad un’impresa edile l’iscrizione nella white list provinciale, adotta nei confronti della stessa un’interdittiva antimafia.

L’impresa decide, prima, d’impugnare il provvedimento dinnanzi al TAR, che dichiara però la tardiva proposizione del ricorso, e, successivamente, di agire innanzi al Consiglio di Stato, in quanto ritiene che l’interdittiva sia stata assunta in violazione di legge e con eccesso di potere.

Secondo i giudici amministrativi l’informativa c.d. atipica, nel testo risalente all’art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 490 del 1994, ora tradotto nell’art. 84 del d.lgs. 159 del 2011, dà rilievo, agli effetti dell’adozione della misura di prevenzione, al riscontro di elementi significativi di tentativi di infiltrazione mafiosa. La nozione di tentativo comporta che la situazione di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata non debba essere in atto, ma che ciò possa avvenire con azioni dirette in modo non equivoco, allo scopo anzidetto, di cui emergano quantomeno elementi rivelatori anche se solo sul piano indiziario.

Le cautele antimafia non obbediscono, infatti, a finalità di accertamento di responsabilità. Esse possono muovere da un insieme di elementi e circostanze che, pur non dovendo necessariamente essere sostenute da rilevanze probatorie tipiche del diritto penale e del diritto processuale in genere, siano tali da formare un mosaico di condotte, intrecci, interferenze e contiguità che incidano sull’affidabilità dell’impresa che debba intrattenere rapporti economici con lo Stato o altri organismi di diritto pubblico.

L’innalzamento della soglia di anticipata tutela delle condizioni di sicurezza e ordine pubblico non esime, tuttavia, da una prudente, esatta ed esaustiva acquisizione e valutazione dei presupposti del provvedere, considerata anche l’incidenza della misura interdittiva sulla sfera di libertà e di iniziativa economica del destinatario. Le conclusioni cui pervenga Autorità di pubblica sicurezza non si sottraggono al controllo esterno di legittimità, nei limiti del vizio di eccesso di potere nei profili dell’adeguatezza e della sufficienza dell’istruttoria, del corretto apprezzamento dei presupposti del provvedere, della ragionevolezza delle statuizioni adottate e della proporzionalità della scelta provvedimentale al fine di interesse pubblico perseguito.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dell’impresa, in quanto ritiene che la Prefettura abbia assunto il provvedimento interdittivo con eccesso di potere nei profili della non congruità e sufficienza dei presupposti normativi. In particolare, il collegio rileva che la Prefettura ha basato la sua valutazione su elementi e indizi non idonei ha delineare una situazione ambientale che, con carattere di attualità, mettesse in pericolo l’autonomia di indirizzo dell’attività sociale o che potesse essere ritenuta espressione di un’infiltrazione anche potenziale della criminalità organizzata.


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