In ordine al quesito posta dall’ANAC sulla corretta interpretazione dell’art. 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nel testo modificato dall’art. 5, d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, la Commissione speciale del Consiglio di Stato si è espressa nel senso che l’art. 4, del Codice dei contratti, così come modificato, letto in combinato disposto con l’art. 17, lett. a), dello stesso Codice comporta che in riferimento ai contratti “aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni” vanno rispettati i principi “di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica” previsti dall’art. 4 per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice.

Conseguentemente, la vigilanza e il controllo sui detti contratti pubblici sono attribuiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 213 dello stesso Codice.

Consiglio di Stato, commissione speciale, 10 maggio 2018, n. 1241, Presidente Cirillo, Estensore Barreca


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