Con l’orientamento applicativo del 2 settembre 2019, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)  affronta il tema del limite massimo della durata dell’orario di lavoro giornaliero con riferimento al rapporto di lavoro a tempo parziale.

Due i chiarimenti forniti. Primo. La durata della giornata lavorativa non può eccedere le 13 ore. Secondo. Fermo tale limite massimo, l’articolazione dell’orario di lavoro può essere liberamente determinata.

L’ARAN ha risposto in modo affermativo al quesito sulla possibilità di articolare un tempo parziale di 30 ore settimanale in tre giornata di 10 ore ciascuna: è sufficiente assicurare  il diritto del lavoratore ad un riposo giornaliero non inferiore a 11 ore consecutive, come previsto dall’art. 17, comma 6, del CCNL “Funzioni Locali” 2016-2018.

L’Agenzia ha precisato anche che la richiamata disposizione contrattuale è coerente con quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003, secondo cui “1. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata ((o da regimi di reperibilità).

Il testo dell’orientamento ARAN 


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