In risposta alle problematiche applicative insorse con riferimento all’articolo 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, con Comunicato del 23 marzo 2021, l’A.N.AC. ha fornito alle stazioni appaltanti apposite indicazioni sulle modifiche contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto.

L’Autorità ha chiarito che la disposizione è volta a specificare che, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell’articolo 106, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell’importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all’appaltatore la relativa esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo.

Di contro, nel caso in cui si ecceda il quinto d’obbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all’articolo 106, commi 1 e 2, l’appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto.

Il comma 12 dell’art. 106 non può, quindi, essere inteso come ipotesi autonoma di modifica contrattuale, ulteriore rispetto alle fattispecie individuate ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.


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