La Commissione speciale del Consiglio di Stato nell’adunanza del 14 settembre 2016 ha reso il parere-n-2113 sullo schema di decreto legislativo riguardante la dirigenza pubblica che prevede la creazione di ruoli unificati e coordinati statali, regionali e locali e l’eliminazione della distinzione in due fasce separate, per assicurare una maggiore mobilità verticale e orizzontale nel conferimento degli incarichi dirigenziali.

Tra i punti principali del parere viene segnalato:

  • la perplessità sulla circostanza che una riforma così rilevante sia stata approvata con invarianza della spesa;
  • l’esigenza del pieno rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento nel reclutamento dei dirigenti con la garanzia di procedure e criteri di scelta dei dirigenti oggettivi, trasparenti e in grado di valorizzare le specifiche professionalità,  di una durata ragionevole dell’incarico che consenta di perseguire gli obiettivi posti dall’organo di indirizzo politico, della cessazione degli incarichi soltanto a seguito della scadenza del termine, ovvero a seguito dell’accertamento della responsabilità dirigenziale;
  • la perplessità in ordine alla Commissione per la dirigenza dove alcuni componenti risultano non del tutto indipendenti dagli organi politici e quale organo non in grado di assicurare un impegno a tempo pieno dei suoi membri nell’espletamento delle delicate funzioni assegnate;
  • la mancanza di nuovi sistemi di valutazione della dirigenza ai fini della funzionalità dell’intero impianto, nonché dei principi per la fissazione degli obiettivi da parte dell’autorità politica;
  • l’esigenza di un coordinamento della riforma con i prossimi provvedimenti in tema di performance e di pubblico impiego.

Con riferimento alle singole norme del provvedimento la Commissione evidenzia l’esigenza di:

  • introdurre un meccanismo collaborativo nel processo decisonale per la creazione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata (art. 13 bis);
  • rivedere il rapporto tra corso-concorso e concorso in quanto fondato sulla regola di preferenza per il primo non basata sul dato oggettivo del rapporto “posti fissi” e “posti disponibili” ma sul giudizio del Dipartimento della funzione pubblica; eliminare la possibiltà di corsi-concorsi o conconsi specifici per la  «carriera diplomatica», «carriera prefettizia» e «autorità indipendenti» (art. 28);
  • chiarire se per l’accesso al corso-concorso occorra anche un titolo post-laurea (art. 28 bis);
  • completare la previsione secondo cui dopo tre anni di servizio i vincitori del concorso sono sottoposti ad un esame di conferma da parte di una commissione nominata dalla Commissione per la dirigenza statale mediante la puntuale declinazione della composizione di questo organismo e dei criteri che ne devono guidare il giudizio (art. 28 ter);
  • adottare il regolamento di esecuzione relativo alla fase di accesso alla dirigenza regionale e locale nel rispetto del principio di leale collaborazione (art. 28 sexies);
  • chiarire il numero dei componenti della Commissione per la dirigenza da “selezionare” e il numero dei componenti di diritto, da valutare anche tenendo conto delle competenze costituzionali spettanti a Regioni ed Enti locali ai fini della nomina dei rispettivi dirigenti (art. 19);
  • far precedere il conferimento di incarichi esterni da una verifica, almeno nell’ambito delle domande pervenute, dell’assenza, per profili e competenze, di adeguate professionalità interne alla dirigenza della Repubblica (art. 19 bis);
  • non mantenere il richiamo all’art. 110,  d.lgs. n. 267/2000, che prevedere regole particolari di conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione locale (art. 19 bis);
  • chiarire l’applicazione o meno, per il conferimento di incarichi di vertice, della procedura di selezione con avviso pubblico (art. 19 ter);
  • inserire tra i criteri per il conferimento dell’incarico che saranno previsti dalla Commissione anche il possesso di specifiche competenze ed esperienze acquisite nell’esercizio di precedenti funzioni dirigenziali con valutazioni positive (art. 19 ter);
  • ridurre da cinque a tre la lista dei candidati che la Commissione per la dirigenza preseleziona e sottopone all’amministrazione per il conferimento di incarichi dirigenziali generali (art. 19 ter);
  • prevedere, prima della decisione dell’amministrazione di non rinnovare l’incarico per altri due anni al dirigente, in assenza di valutazioni negative, un procedimento che assicuri il rispetto del principio del contraddittorio che si concluda con atto motivato (art. 19 quinquies);
  • declinare meglio le fattispecie che costituiscono, ai fini della responsabilità dirigenziale, «mancato raggiungimento degli obiettivi» evitando il riferimento a mere violazioni di norme (art. 21);
  • assicurare la possibilità di conferire, in via transitoria, incarichi generali agli attuali dirigenti di prima fascia non, come previsto, in una misura non inferiore al trenta per cento dei posti disponibili ma in una misura fissa pari al 50 per cento di detti posti (art. 6);
  • disporre che la collocazione dei dirigenti privi di incarico avvenga ad opera del Dipartimento della funzione pubblica, dopo due anni, previo parere delle Commissioni per la dirigenza, e soltanto in presenza, presso una determinata amministrazione, di posti rimasti disponibili dopo un determinano numero minimo di interpelli non conclusi con la scelta del dirigente (art. 23 bis);
  • chiarire le potestà decisionali in merito alla rimodulazione verso il basso delle previste percentuali connesse al trattamento accessorio del dirigente (art. 19);
  • inserire una norma di salvaguardia del potere normativo degli Enti locali, avente un fondamento costituzionale e chiarire il rapporto tra dirigente apicale e direttore generale; precisare che i compiti già propri dei segretari comunali e provinciali non possono essere esercitati dai responsabili degli uffici e servizi (art. 20);
  • non disciplinare unitariamente e cumulativamente situazioni che sono del tutto diverse e disomogenee tra di loro, quali quelle: a) dei segretari comunali, collocati in fascia C ed in servizio da almeno due anni effettivi (alla data di entrata in vigore del decreto legislativo); b) dei segretari, collocati in fascia C, ma in servizio da meno di due anni; c) dei segretari collocati in fascia C che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo non abbiano ancora assunto servizio; d) dei vincitori delle procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso alla carriera avviate alla data di entrata in vigore della legge o del decreto legislativo (art. 10);
  • prevedere ruoli separati per le singole Autorità indipendenti, in ragione della loro diversità di funzioni e  compiti, o comunque sezioni speciali che tengano conto delle specifiche competenze di ciascuna di esse (art. 27 ter).

Vedi anche i-punti-principali-del-parere-del-consiglio-di-stato-sulla-dirigenza-pubblica.

 


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