L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 13 febbraio 2015, chiarisce i dubbi sulle nuove regole in materia di previdenza complementare introdotte dall’articolo 1 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014). In particolare, il documento illustra le novità relative all’imposta sostitutiva del 20% sul risultato di gestione maturato nel periodo d’imposta e si sofferma sulle modalità di calcolo della base imponibile su cui applicare l’imposta per tener conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli di Stato, i cui redditi scontano l’aliquota light del 12,50%.

L’aumento della tassazione da applicare al risultato di gestione riguarda tutte le forme di previdenza complementare: fondi pensione a contribuzione definita (cioè quelli per cui è certa l’entità dei contributi ma non l’entità della prestazione); o a prestazione definita (è certa l’entità della prestazione, ma l’entità dei contributi varia a seconda delle esigenze del gestore del fondo), comprese le forme pensionistiche individuali e i cosiddetti “vecchi fondi pensione”.

L’imposta sostitutiva del 20% si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Quest’ultimo deve essere calcolato senza considerare tutte quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo, che vengono quindi ad essere “sterilizzate”. Inoltre, non si applicano nei confronti dei fondi pensione la maggior parte dei prelievi a monte sui redditi di capitale da essi percepiti (ad eccezione dei casi in cui specifiche norme dispongono diversamente): i fondi pensione assumono, in altri termini, la qualifica di soggetto cosiddetto “lordista”.

La legge di stabilità 2015 ha modificato anche le regole per determinare la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva, per tenere conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli del debito pubblico, i cui redditi scontano l’aliquota agevolata nella misura del 12,50%. Per non penalizzare da un punto di vista fiscale questo tipo di investimenti da parte dei fondi pensione, i redditi dei titoli di Stato concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 62,50%. A questo proposito, la circolare chiarisce che la base imponibile del risultato di gestione delle forme di previdenza complementare deve essere costituita dai redditi effettivamente derivanti dal possesso di questi titoli, realizzati nel corso periodo d’imposta, inclusi quelli maturati al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Aliquota light al 12,50% anche per gli investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati dai fondi pensione tramite Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e contratti di assicurazione.


Stampa articolo