Con D.M. 14 ottobre 2019, il Ministro per la pubblica amministrazione ha modificato il decreto ministeriale 2 dicembre 2016, recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance” per alcuni importanti aspetti attinenti alla formazione obbligatoria degli iscritti al relativo Elenco Nazionale.

In sintesi, le novità introdotte sono le seguenti

  1. In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale, il soggetto non può presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione.
  2. Gli Enti accreditati alla formazione, entro dieci giorni dalla conclusione di ciascuna attività formativa, devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la valutazione de secondo le modalità dallo stesso successivamente definite, e alla dell ’ amministrazione :
    –  il numero di crediti acquisito da ciascun partecipante alla formazione), nonché gli esiti della valutazione delTapprendimento (ove prevista);
    –  gli esiti della valutazione della qualità percepita dai partecipanti, all’articolo 10, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma “1 -bis. Im
  3. In sede di prima applicazione, gli iscritti all’Elenco entro il 31 agosto 2018 devono acquisire i crediti formativi utili ai fini del rinnovo dell’iscrizione, entro cinquantaquattro mesi dalla data di prima iscrizione.

Il testo del decreto


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