Pubblichiamo il parere favorevole e condizionato sullo schema di d.lgs. recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Atto del governo n. 297), reso dalla Commissione parlamentare bicamerale per la semplificazione in data 29 giugno 2016.

Tra le osservazioni:

la richiesta di valutare l’opportunità di assicurare i dovuti coordinamenti con la normativa vigente, anche alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici;

in relazione all’ambito di applicazione e alla possibilità di deroghe, la richiesta di valutare:

  • di esplicitare che la nuova disciplina si applica anche ai SIEG, in conformità con le previsioni della delega;
  • di stabilire criteri e condizioni per l’emanazione del DPCM per l’esclusione totale o parziale di singole società a partecipazione pubblica dall’ambito di applicazione del decreto, eventualmente prevedendo, sullo stesso decreto, il parere delle Commissioni parlamentari;
  • di elencare le tipologie delle società partecipate da pubbliche amministrazioni (società a partecipazione pubblica, società quotate, società a controllo pubblico, società strumentali e società in house), indicando per ciascuna le norme applicabili;
  • con specifico riguardo all’art. 4, «Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche» e all’art. 11, «Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico», prevedere una specifica disciplina per le partecipazioni di comuni con un numero di abitanti inferiore a 5000 in società per le quali non sono previsti compensi agli amministratori;
  • di precisare che la disciplina della partecipazione di soci privati alle società «in house» dovrebbe essere prescritta dalla legge in relazione a ciascuna fattispecie che motivi concretamente tale apertura, in conformità con il diritto europeo;

in relazione alle funzioni riconducibili all’attività di controllo e monitoraggio, la richiesta di valutare:

  • di prevedere il coinvolgimento preventivo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato non solo in sede di costituzione di nuove società ma anche in sede di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria;
  • di condizionare la costituzione di nuove società pubbliche al completamento delle operazioni di razionalizzazione;
  • di riformulare l’art. 5, c. 3, riconducendo il controllo preventivo della Corte dei conti sulla delibera di costituzione di nuove società nell’alveo di quanto già disposto dall’art. 3, c. 28 della l. n. 244/2007, così prevedendo la trasmissione contestuale dell’atto costitutivo alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  • di prevedere che il Governo riferisca periodicamente alle Camere sull’attuazione della nuova disciplina e sulle attività di monitoraggio effettuate;

in relazione al regime delle responsabilità, riformulare l’art. 12, c. 2 al fine di prevedere che il danno erariale possa essere contestato con riguardo, in generale, all’esercizio dei poteri di socio da parte dei rappresentanti degli enti pubblici nelle società a partecipazione pubblica.

di Simonetta Fabris


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