Com’è noto, sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 23 del 29 gennaio 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020 Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento”.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali scatta la par condicio prevista dall’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ad oggetto “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica“.

Di seguito pubblichiamo la comunicazione dell’Oridne dei Giornalisti del Veneto ai giornalisti che lavorano negli uffici stampa delle PA sui divieti, a decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettoorali, per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, che richiama, fra l’altro, le linee guida dell’AGCOM (delibera n. 52/20/Cons).

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 23 del 29 gennaio 2020, sono stati convocati i comizi elettorali per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56,57, e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

Entra dunque in vigore la legge 22 febbraio 2020, n. 28, “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”. Secondo la legge, “Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica”.
Si rimanda al testo completo: https://www.camera.it/parlam/leggi/00028l.htm 
Ai colleghi che lavorano negli uffici stampa delle Pubbliche Amministrazioni, ricordiamo quanto disposto dall’art. 9, comma 1:
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Riportiamo anche quanto disposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nelle sue linee guida:
L’ambito del divieto non può essere circoscritto solo allattività svolta attraverso i tradizionali mezzi di comunicazione di massa (cartellonistica, convegni, spot radiotelevisivi), ma investe ogni attività di comunicazione che sia caratterizzata da un’ampiezza, capacità diffusiva e pervasività analoghe a quelle dei mezzi di informazione cui si rivolge la legge, vale a dire ogni attività di comunicazione esterna, quali che siano i mezzi tecnici ed organizzativi alluopo usati – e quindi anche la comunicazione attraverso internet (cd. reti telematiche) – sempre che però tale attività per le sue caratteristiche sia suscettibile di arrecare pregiudizio al valore della parità di trattamento dei soggetti politici nello svolgimento della campagna elettorale.
Si ritengono dunque vietate tutte le attività informative dirette essenzialmente a proporre un’immagine positiva dell’Ente, delle sue istituzioni e dei suoi organi, allo scopo di legittimarne l’operato svolto o di enfatizzarne i meriti.
Le deroghe al divieto
Il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale può essere eccezionalmente derogato nei casi in cui l’attività di comunicazione sia caratterizzata contemporaneamente da due requisiti: “impersonalità” e “indispensabilità”.
Pertanto solo la presenza di entrambe queste caratteristiche rende legittima l’attività di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale.
Quanto allimpersonalità, il divieto persegue lo scopo di evitare, durante il periodo elettorale, una comunicazione istituzionale “personalizzata”, che consenta alla Amministrazione cosiddetta “uscente” di utilizzare il ruolo istituzionale per svolgere surrettiziamente attività di tipo propagandistico. A tal fine, l’utilizzo del logo dell’ente costituisce un indizio di illegittimità della comunicazione realizzata: la comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, allorquando sia indispensabile ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, deve essere assolutamente neutrale. Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 502 del 2000 “Il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali…una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”.
Si ritiene pertanto che l’utilizzo del logo proprio dell’ente debba essere accuratamente monitorato dallorgano collegiale che si identifica nello stesso al fine di impedire che lo stesso venga utilizzato, anche da singoli soggetti politici, per attività di tipo propagandistico.
Quanto allindispensabilità, detto canone va associato allefficace assolvimento delle funzioni amministrative.
In altri termini, durante il periodo elettorale potranno essere consentite solo quelle forme di comunicazione strettamente necessarie e non differibili (i cui effetti, dunque, risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale).
Naturalmente, i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, se candidati, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze”


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