Il Tar Campania si è espresso sulla legittimità di una delibera con la quale un Comune, pur disponendo di un avvocato dirigente di ruolo, ha affidato ad un professionista esterno il patrocinio dell’ente in tutti i nuovi giudizi dinanzi al tribunale civile.

In particolare, secondo il giudice amministrativo, “le scelte compiute dall’ente locale in materia di organizzazione dei propri uffici, nell’esercizio della potestà riconosciuta dall’art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono ampiamente discrezionali … il merito delle determinazioni adottate è insindacabile; tuttavia, come chiarito in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29.12.2009, n. 8870 e 14.2.2012, n. 730; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 21.2.2014, n. 1144), ciò non preclude al giudice amministrativo la verifica di legittimità, sia pur nei limiti del controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa.

Non può dunque dubitarsi della sussistenza in capo alla ricorrente, che è titolare di una posizione certamente differenziata e qualificata, quale funzionario avvocato in servizio presso l’Avvocatura municipale, dell’interesse a contestare la razionalità del provvedimento in discussione, che oggettivamente comporta la sottrazione, sia pure in via temporanea, di una fetta di contenzioso alla competenza dell’ufficio legale”.

Tuttavia la delibera con la quale è stato disposto l’affidamento in convenzione dell’incarico “di patrocinio, assistenza, difesa e rappresentanza dell’ente in tutti i nuovi giudizi che si instaureranno dinanzi al Tribunale civile in qualunque sede e in cui l’ente sia parte attiva o passiva” ad un professionista esterno di fiducia, è legittima, posto che tale scelta è giustificata dal fatto che il Comune dispone di un unico avvocato in ruolo, rispetto ad una pianta organica che prevede quattro legali ed ha bandito un concorso per l’assunzione del nuovo dirigente dell’Avvocatura municipale, procedura tuttora in corso ed alla cui definizione è risolutivamente condizionato l’incarico conferito con la gravata delibera.

La decisione dell’amministrazione non è pertanto lesiva dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, considerato che la delibera prevede la corresponsione di un compenso annuo modesto e ben inferiore a quello che il Comune dovrebbe corrispondere ad un dipendente.

TAR Campania, Napoli, Sez. I – sentenza 4 febbraio 2015 n. 826Pres. Mastrocola, Est. Russo


Stampa articolo