L’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 dispone che i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a lire 1.000.000 [euro 516,46], “sono eseguiti (…) tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze (…)”.

Il citato articolo impone il ricorso a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con la risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di tracciabilità trova applicazione anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco.

La norma, infatti, si applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo ed a quelli cui siano state espressamente estese le “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche” (ovvero le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, in forza dell’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350), ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto destinatarie del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.

La disposizione ricollega chiaramente la previsione delle specifiche modalità di pagamento e versamento alla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative previste per le società sportive dilettantistiche di cui alla legge n. 398 del 1991.
Deve quindi dedursi la volontà del legislatore di estendere la norma che impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo agli enti che abbiano optato per l’applicazione della legge n. 398 del 1991, in modo che venga assicurata la possibilità di operare i necessari controlli in relazione a tutti i contribuenti che si avvalgano del regime di favore recato dalla medesima legge.


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