A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 11 maggio 2016, si forniscono ulteriori chiarimenti in relazione:

  • alla normativa da applicare per alcune procedure di affidamento disciplinate dall’abrogato d.lgs. n. 163/2006;
  • all’operatività di alcune norme introdotte dal d.lgs. n. 50/2016 e
  • al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice.

In particolare si precisa che:

1. Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. n. 163/06

Le disposizioni del d.lgs. n. 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. n. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. ovvero tramite la GUUE, la GURI o, laddove previsto, l’Albo Pretorio o il profilo del committente. Continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei casi di:

  • affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano stati disposti il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche, purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara;
  • procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, c. 1, lett. a) e 57, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, purché la procedura negoziata sia stata tempestivamente avviata;
  • procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. n. 163/06, un’indagine di mercato finalizzata a reperire operatori interessati ad essere invitati, purché sia certa la data di pubblicazione dell’indagine e purché la procedura negoziata sia stata avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara;
  • affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice;
  • adesioni a convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.

2. Acquisizione del Codice Identificativo della Gara (CIG)

L’art. 37, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e a lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Pertanto, ad integrazione e parziale rettifica di quanto previsto nei Comunicati del Presidente del 10 novembre 2015 e dell’8 gennaio 2016, l’Autorità, in applicazione della suddetta normativa, provvederà a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all’acquisto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

3. Obblighi di comunicazione nei confronti dell’Osservatorio

Ai sensi dell’art. 213, c. 9, l’Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio medesimo, stabilendo i termini e le forme di comunicazione.

Il successivo c. 10 prevede che l’Autorità gestisce il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 81 del Codice.

L’adozione degli atti di competenza dell’Autorità volti a individuare le informazioni obbligatorie e le relative modalità di trasmissione presuppone il preventivo adeguamento di tutti i sistemi informatici per renderli compatibili con le previsioni introdotte dal nuovo Codice nonché l’adozione degli atti regolamentari che disciplinano talune nuove competenze attribuite all’ANAC.

Al fine di evitare l’interruzione dei flussi informativi necessari al corretto svolgimento della contrattualistica pubblica e dell’attività di vigilanza dell’Autorità, con riferimento alle procedure di scelta del contraente avviate in vigenza del d.lgs. n. 163/06, restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dal richiamato d. lgs. e dal d.p.r. n. 207/2010, che dovranno essere assolti secondo le modalità di trasmissione già determinate dall’Autorità con atti a carattere generale.

Per le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, restano fermi, per il periodo transitorio, tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall’ANAC negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell’Osservatorio e del Casellario. Il riferimento alle casistiche enucleate agli artt. 19, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. n. 163/06 contenuto nelle richiamate disposizioni e negli atti a carattere generale dell’Autorità, deve intendersi riferito agli articoli da 4 a 20 del Codice.

Al fine di agevolare l’acquisizione del CIG, nonché l’assolvimento dell’obbligo di trasmissione delle informazioni riferite alle procedure bandite in applicazione del nuovo Codice, aventi ad oggetto il rilascio delle attestazioni di qualificazione, le dichiarazioni di avvalimento, le informazioni obbligatorie inerenti le procedure di affidamento, l’Autorità ritiene opportuno mantenere a disposizione dei soggetti obbligati le modalità telematiche già in uso, accessibili dal sito internet www.anticorruzione.it alla sezione «servizi».

Tuttavia, atteso che detti sistemi telematici sono stati configurati sulla base delle disposizioni normative del d.lgs. n. 163/06, laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall’ANAC, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle esplicative indicate nel Comunicato in esame.

Per approfondimenti si veda il testo integrale del Comunicato.

di Simonetta Fabris


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