E’ illegittima la sanzione amministrativa irrogata ai sensi della legge 6 giugno 1974, nr. 298 nei confronti di chi svolga attività di trasporto per conto proprio in assenza del relativo titolo abilitativo, ma possegga il titolo per svolgere l’attività di trasporto per conto terzi, da ritenersi di contenuto più ampio e, dunque, comprensivo anche del secondo.

 Corte di Cassazione –   Sezione Seconda Civile –  Sentenza  nr. 13725 del 31 luglio 2012 – Pres. F. Felicetti, Rel. E. Bucciante  [Cassaz_13725]

 Commento – La pronuncia  recepisce quanto già propugnato da diversi orientamenti dottrinali, che sottolineando la maggior portata ed estensione dell’autorizzazione al trasporto in conto terzi, ne affermavano la conseguente e logica  “comprensività” dell’autorizzazione anche all’effettuazione di attività “in conto proprio”.

 Quanto sopra in ossequio al principio generale secondo cui se si consegue un’ autorizzazione di livello maggiore, a fronte della dimostrazione della sussistenza di una serie di requisiti, devono ritenersi implicitamente conseguite anche le autorizzazioni di “livello inferiore” richiedenti la sussistenza di presupposti di minor entità.

 Nel corpo del provvedimento giudiziario si sancisce infatti espressamente che “per l’ esercizio dei due tipi di attività sono effettivamente previsti dagli artt. 31 ss. della legge 6 giugno 1974 n.298 provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia come ha osservato il Giudice di Pace quello relativo al trasporto per conto terzi ha contenuto più ambito ed è subordinato a condizioni e requisiti  più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio che rappresenta un minus sicchè risulta ultroneo pretendere che, chi ha già ottenuto il titolo <<maggiore>> si debba munire anche dell’ altro per poter svolgere un’ attività che l’ art 31 lett b) citata definisce come <<complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale>>”

 La sentenza va a comprimere in modo sostanziale la possibilità di configurare ipotesi di abusivismo, sinora ravvisata in ossequio alla  netta distinzione tra le due diverse tipologie di attività su strada : i trasporti  “in conto proprio” e “in conto terzi”; operata dalla legge 298 /74, (c.d. “legge sull’autotrasporto”) .

 Ai sensi dell’ art 31, in particolare, per trasporto in conto proprio si intende la movimentazione di carichi effettuata da persone fisiche o giuridiche, su mezzi di proprietà delle stesse o in disponibilità esclusiva, di merci di proprietà delle stesse o in disponibilità esclusiva, non nell’ esercizio dell’attività principale.

 In altri termini, questa tipologia di trasporto, rintracciabile per lo più nei centri urbani, in quanto legata principalmente ai settori produttivi della distribuzione e dell’edilizia, si caratterizza essenzialmente per l’assenza di un committente terzo e per il carattere accessorio, che si evince (1) solitamente dai costi del trasporto, non preponderanti rispetto a quelli dell’attività principale, dai materiali, attinenti  o funzionali all’attività principale, e dal parco veicolare, di solito con portata inferiore rispetto a quella del parco veicolare destinato all’ attività principale.

 Diversamente, ai sensi dell’art. 40, per trasporto in conto terzi si intende la movimentazione di carichi, effettuata da vettore professionale,-con merci appartenenti a terzi, a seguito di corrispettivo” .Siamo quindi in presenza di un’ attività principale ed indipendente, che peraltro opera principalmente nelle grandi arterie di comunicazione e nei porti.

 Nettamente distinta, per i due settori, la regolamentazione normativa che, mentre per il conto proprio si esaurisce nella citata Legge 298/74 -oltre ovviamente all’art. 83 C.d.S.-,  per il conto terzi si fonda altresì sul D.Lvo 286/2005 e successive modifiche -oltre che sull’art 88 C.d.S.- .

 Al fine di meglio far emergere la portata innovativa della Sentenza C.C.C./ II nr. 13725, è opportuno sottolineare il maggior rigore che caratterizza la disciplina del “conto terzi” ; detta attività infatti  è sempre e comunque soggetta a regime autorizzativo, in quanto subordinata all’ iscrizione all’ albo nazionale degli autotrasportatori.

 L’ iscrizione all’albo può essere conseguita dal vettore richiedente dimostrando il possesso di una serie di requisiti, che variano a seconda del tipo di abilitazione richiesta ; in particolare, per l’effettuazione di trasporti senza limitazioni nella m.c.p.c., occorre dimostrare l’onorabilità, la capacità finanziaria, l’idoneità professionale(2) ed il requisito dello stabilimento (3) . Per svolgere invece la predetta attività con mezzi aventi m.c.p.m. non superiore a 1,5 ton, è sufficiente dimostrare la sola onorabilità (4).

 Viceversa, il regime dei trasporti in “conto proprio” appare decisamente meno “stringente”, e l’aspetto maggiormente rilevante è ravvisabile nella parziale liberalizzazione del settore ; l’attività in questione non è soggetta ad alcuna autorizzazione se è svolta con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico sino a 6 tonnellate.

 Tenuto conto del richiamato dettato normativo, pur sinteticamente illustrato, operando due diversi regimi normativi per i trasporti in conto proprio ed in conto terzi, è stata costantemente, e sinora correttamente  ravvisata la fattispecie del “trasporto abusivo”, ogniqualvolta venisse accertato che un vettore, in possesso di abilitazione che legittimasse l’esercizio di uno dei due tipi di attività, effettuasse la seconda tipologia (5), con formazione di giurisprudenza amministrativa costante e coerente.

 Trasporto abusivo, in particolare, è stato sinora rubricato quello svolto dal vettore che, a fronte del conseguimento dell’autorizzazione per svolgere trasporti in conto terzi, effettuasse attività in conto proprio, a meno che non ricorresse l’ ipotesi di “trasporto occasionale di cose proprie”, non connesse all’attività imprenditoriali, peraltro formalizzato con documento di cui all’ allegato nr. 02 dell’ art. 10 D.P.R. 783 /77) (6).

 La pronuncia in esame, rientrando nella categoria delle sentenze c.d. “nomopoieutiche”  apre pertanto la strada ad un ormai necessario ripensamento dell’attuale impianto normativo, anche al fine di una miglior delineazione della documentazione da esibire in caso di controllo su strada.

 Deborha Montenero*

 * Funzionario Polizia di Stato

 (1) (TAR Lombardia Milano 25.11.95 nr. 1384).

(2) previsti dal Reg. CE 1071/ 2009

(3) previsto dall’ art 5 del  Reg. CE 1071/2009  e delineato mediante Decreto Dirigenziale . M.I.T. 25 gennaio 2012  

 (4) La L. 35 del 04.04.2012 , riduce la previgente soglia di idoneità con  il solo requisito della onorabilità,  alle ipotesi di  trasporti   effettuati  con mezzi aventi  m.c.p.c. sino a 1,5 tonnellate, disponendo altresì un termine temporale pe l’ adeguamento.

(5) effettuazione di trasporti in conto terzi a fronte del conseguimento della licenza per l’ effettuazione del conto proprio e viceversa.

(6)Circolare nr. 212/85 del M.I.T.


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