Col nuovo anno, ulteriori adempimenti per gli enti locali.

Si inizia proprio dal 1° gennaio: da questa data, come previsto dalla deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, scatta l’obbligo di avvalersi del sistema AVCPass per tutte le amministrazioni pubbliche/stazioni appaltanti.

Queste ultime, ai sensi dellart. 6 bis del D.Lgs n. 163/2006, dovranno eseguire le verifiche dei requisiti  esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici per gli affidamenti nei settori ordinari di importo pari  o superiore a  € 40.000.

Per l’utilizzo del sistema, l’Avcp ha messo recentemente a disposizione di operatori economici e stazioni appaltanti una serie di servizi e strumenti ai quali indirizziamo i nostri lettori.

Sempre con decorrenza dal 1° gennaio gli obblighi connessi al controllo del costo dl lavoro pubblico, di cui all’art. 60 del D.Lgs n. 165/2001, si applicano a tutte le amministrazioni censite dall’Istat e si estendono anche ad enti pubblici economici, aziende che producono servizi di pubblica utilità, società non quotate, partecipate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni (diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate), relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

La finalità della norma è chiara: effettuare un primo sondaggio sui costi delle partecipate estendendo il controllo a tutti i dati sensibili della spesa per il pubblico impiego, così realizzando una trasparenza completa.

In sintesi, si tratterà di trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato, entro il mese di maggio di ogni anno, un modello di rilevazione della consistenza del personale, elaborato dal Ministero dell’economia, e compilato a cura di ciascuna amministrazione o società. La stessa Ragioneria, ai sensi dell’art. 60 del TUPI, inoltrerà tale documentazione alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica.

Il 1° gennaio prende il via anche il cd “sistema di reclutamento tramite il concorso pubblico unico”, novità del decreto legge n. 101/2013.

Sul punto, la guida di lettura al decreto sottolinea l’intento di chiudere con l’epoca di concorsi diversi per le stesse competenze, con svantaggi economici e organizzativi. Da qui in avanti, infatti, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, avverrà attraverso concorsi unici, organizzati dal Dipartimento per la Funzione pubblica, alle cui procedure potranno aderire anche regioni ed enti locali.

Sempre a gennaio, e precisamente entro il 20 del mese, tutte le amministrazioni pubbliche sono chiamate a porre in essere ulteriori adempimenti in materia di misure “anticorruzione”.

Si tratta, in particolare, dell’obbligo, sancito dall’art. 1, co. 60, lett. b) della Legge n. 190/2012, di adottare specifici regolamenti afferenti agli incarichi vietati ai dipendenti pubblici.

Ricordiamo che tale dovere è immediatamente successivo all’adozione, entro il 16 dicembre dell’anno passato, dei codici di comportamenti locali.

In argomento, l’Intesa in sede di Conferenza Unificata del luglio 2013 ha disposto l’istituzione di un tavolo tecnico presso il Dipartimento per la Funzione pubblica, composto anche da rappresentanti di regioni ed enti locali, col duplice obiettivo di analizzare le criticità e di stabilire dei criteri di riferimento per i diversi enti, i quali sono comunque tenuti ad adottare i regolamenti in parola entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori del tavolo, e comunque non oltre 180 giorni dalla stessa intesa.

In tema di bilanci, poi, il 20 di gennaio, costituisce anche il termine, da ultimo prorogato con DM del 18 dicembre 2013, per province, comuni, comunità montane e unioni di comuni, per trasmettere alla Direzione centrale della finanza locale del Ministero Interno, la certificazione al bilancio 2013.

Altra importante data da rammentare, stavolta da parte dei soggetti titolari del potere sostitutivo per la conclusione dei procedimenti amministrativi, è quella del 30 gennaio.

Entro tale data, infatti, ai sensi dell’art. 2, co. 9quater della L. n. 241/1990, andranno comunicati all’organo di governo di ciascuna amministrazione, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Il successivo 31 gennaio rileva, invece, quale data limite per l’adozione, da parte di ogni amministrazione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’art. 10 del D. Lgs n. 33/2013.

Nello specifico, questo documento andrà adottato sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e andrà aggiornato annualmente.

Lo stesso dovrà indicare le iniziative previste per garantire sia un adeguato livello di trasparenza del singolo ente, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CiVIT con deliberazione n. 50/2013, che la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità all’interno dell’amministrazione.

Il Programma dovrà definire le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività delle informazioni da pubblicare.

Le singole misure andranno collegate con le azioni e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, di cui il Programma per la trasparenza costituirà di norma una sezione.

Da ultimo, gli obiettivi andranno formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali.

Da sottolineare, peraltro, che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce, secondo lo stesso D.Lgs n. 33, un’area strategica per ogni ente, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Da evidenziare che questo adempimento si ricollega, poi, ad altre due importanti attività, da espletare sempre entro il 31 gennaio, rispettivamente nei confronti:

a) dell’AN.A.C., alla quale vanno inviate, a cura degli organismi indipendenti di valutazione, le attestazioni di verifica dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g) del D.Lgs n. 150/2009, della deliberazione CiVIT n. 50/2013, e del successivo comunicato del 4 dicembre u.s.;

b) dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, alla quale vanno trasmesse, via PEC, le attestazioni di avvenuta pubblicazione dei dati relativi a contratti di lavori, servizi e forniture (le cui procedure siano state poste in essere a partire dal 1° dicembre 2012), da parte di tutte le amministrazioni, loro società partecipate e controllate per l’attività di pubblico interesse ed enti pubblici nazionali, ai sensi dell’art. 1, co. 32 della L. n. 190/2012, della deliberazione AVCP n. 26/2013 e del successivo comunicato del 13 giugno 2013.

Nel dettaglio, relativamente alla pubblicazione di queste informazioni sui siti istituzionali (attineti a CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate), l’AVCP ha stabilito che gli obblighi di trasmissione si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 7, co. 8, del Codice dei contratti.

Parimenti, in sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all’Autorità, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate sempre ai sensi dell’art. 7, co. 8, del Codice, all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza.

Infine, anche per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, le amministrazioni sono tenute ad effettuare sui loro siti web la pubblicazione delle informazioni richieste: per tali contratti, per l’anno 2013, gli obblighi di trasmissione all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.

Proseguendo, altro fondamentale adempimento è costituito dall’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Entro il 31 gennaio questo Piano, unitamente al Programma per trasparenza, andrà pubblicato sul sito istituzionale unitamente al nominativo del responsabile per la prevenzione e del responsabile per la trasparenza.

I due piani dovranno essere comunicati, entro il medesimo termine, al Dipartimento della Funzione pubblica con l’indicazione del link di pubblicazione al sito.

Gli enti sub regionali dovranno comunicare i piani anche alla regione di riferimento, sulla base delle indicazioni da questa elaborate, mentre per gli enti locali, la comunicazione del piano Anticorruzione alla rispettiva Regione, si intenderà assolta mediante la pubblicazione sul proprio portale istituzionale.

Ricordiamo, peraltro, che i piani di prevenzione locali dovranno seguire gli indirizzi forniti dal Piano nazionale, approvato dall’AN.A.C. con deliberazione n. 72/2013, documento guida per l’avvio concreto dell’attuazione del cuore della legge anticorruzione attraverso la pianificazione della strategia di prevenzione a livello decentrato.

Per tutte le altre scadenze e i link ai relativi riferimenti normativi, come di consueto, rinviamo al seguente prospetto riepilogativo, utile ai responsabili degli uffici comunali per gli adempimenti di competenza e aggiornato sinteticamente fino al mese di dicembre 2014.

L’Agenda delle scadenze

 


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