A novembre gli enti locali dovranno affrontare nuove importanti scadenze.

La prima coincide con l’11 novembre: entro questo termine, come recentemente stabilito dal DM 28 ottobre 2013, le amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni dovranno presentare al Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la finanza locale, le certificazioni di rendiconto al bilancio 2012, redatte ai sensi dell’art. 161, co. 1 e 2 del Tuel.

I suddetti modelli, approvati con DM 29 luglio 2013, andranno firmati digitalmente dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organismo di revisione economico-finanziario. Dovranno, quindi, essere inoltrati, via PEC, all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it, in modo da consentire all’Istat di effettuare le analisi e le elaborazioni sui dati finanziari annualmente richiesti in applicazione del Regolamento (CE) n. 479 del 25 maggio 2009.

Sul punto ricordiamo che le istruzioni dettate col DM 29 luglio 2013 prescrivono che: “Dopo l’avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l’eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell’avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l’adempimento in mancanza del riscontro positivo”.

La seconda scadenza da annotare è quella del 30 novembre.

Si tratta della data limite, sancita, da ultimo, dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, entro la quale i consigli comunali che non avessero già provveduto, dovranno deliberare l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.

In mancanza, com’è noto, l’art. 141 del Tuel prevede lo scioglimento del consiglio e il commissariamento dell’ente.

Entro fine mese, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000, i consigli degli enti locali dovranno adottare anche la deliberazione di assestamento generale del bilancio, volta alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Sempre entro il 30 novembre, ma solo per gli enti il cui mandato sia iniziato dopo il 31 maggio di quest’anno, i responsabili dei servizi finanziari o i segretari comunali/provinciali dovranno predisporre la relazione di inizio mandato da far sottoscrivere ai rispettivi sindaci o presidenti

Si tratta di un nuovo adempimento introdotto dal D.Lgs n. 6 settembre 2011, n. 149, cd “decreto premi e sanzioni”, al fine di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dei singoli enti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, del rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica e del principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Va ricordato, peraltro, che sulla base delle risultanze della predetta relazione, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, potranno ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

Ancora, a norma dell’art. 56bis del decreto “Fare”, n. 69/2013, va rammentata anche la possibilità, per comuni, province e regioni, a decorrere dal 1° settembre  fino al 30 novembre c.m., di richiedere all’Agenzia del demanio l’acquisto in proprietà, a titolo non oneroso, di beni immobili e mobili statali siti nei rispettivi territori.

Per la trasmissione della suddetta richiesta, a firma del legale rappresentante dell’ente, andranno seguite le modalità tecniche definite dall’Agenzia del demanio (ex articolo 56bis, co. 2).

In caso di riscontro positivo la stessa Agenzia provvederà, quindi, con proprio provvedimento, al trasferimento del bene.

Differentemente, in caso di esito negativo, l’Agenzia comunicherà all’amministrazione i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, decisione questa, avverso la quale, entro i successivi 30 giorni, il singolo ente potrà presentare apposita istanza di riesame.

Da ultimo, segnaliamo che il 30 novembre funge da termine utile anche per altri due significativi adempimenti, concernenti, rispettivamente:

1) la trasmissione, a cura degli organismi indipendenti di valutazione delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici e delle Camere di commercio, dell’esito del monitoraggio sull’applicazione degli strumenti di valutazione della performance individuale (deliberazione CiVIT n. 23/2013);

2) la proposta di nomina dei nuovi componenti della CiVIT, di interesse per tutte le amministrazioni, enti e società cui è applicabile la normativa “Anticorruzione”.

Sull’argomento, vale la pena di ricordare che, ai sensi dell’art. 5, co. 5 e 7, del decreto legge n. 101/2013, la Commissione sarà composta dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all’amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale.

La nomina del nuovo collegio avverrà con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere.

Nel dettaglio, il presidente verrà nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno; mentre i rimanenti componenti saranno nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Gli stessi non potranno essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non dovranno avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell’Autorità

La nuova CiVIT avrà un mandato di sei anni non rinnovabile.

Per tutte le altre scadenze e i link ai relativi riferimenti normativi, rinviamo al seguente prospetto riepilogativo, utile ai responsabili degli uffici comunali per gli adempimenti di competenza e aggiornato fino al mese di aprile 2014.

L’Agenda delle scadenze

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