La condotta del privato che brucia rifiuti a terra integra un’ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti, previsto come reato comune dall’art. 256, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Corte Cassazione, Sezione III penale, 4 aprile 2013,  15641, Pres.. A.M. Lombardi Rel. S. Amoresano

Il caso

Il Tribunale esclude il fumus del reato ipotizzato nell’incenerimento occasionale di una modesta quantità di rifiuti agricoli da parte di un soggetto non indicato come titolare di impresa o responsabile di ente.

Il PM ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale, denunciando l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 253 c.p.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.

La sentenza

La Cassazione  annulla l’ordinanza impugnata dal PM con rinvio al Tribunale per nuovo esame, ritenendo che nella fattispecie ricorra l’ipotesi di cui all’art. 256, comma 1, del D.Lgs., del D.Lgs 152 del 2006 per aver posto in essere il soggetto un’attività di smaltimento illecito di rifiuti. Questa condotta, secondo quanto disposto dalla norma che fa riferimento a “chiunque”, integra, infatti, un’ipotesi di reato comune che può essere commessa anche da soggetti non titolari di impresa.

Il commento

La sentenza in commento è intervenuta sul controverso tema della qualificazione giuridica della pratica illegale, purtroppo molto diffusa sul territorio, dell’incenerimento dei rifiuti a terra da parte dei privati. I giudici di legittimità hanno riconosciuto che la condotta del privato che brucia rifiuti sul suolo integra il reato di smaltimento di rifiuti in agricoltura previsto dall’art. 256, comma1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

 Infatti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. z) del decreto n. 152/2006 costituisce smaltimento di rifiuti “qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia”. Tra le operazioni di smaltimento, rientra anche l’incenerimento a terra, come elencato dalla lettera D10 dell’Allegato B alla parte quarta del D.lgs. 152/2006. Di conseguenza, nella definizione normativa di smaltimento è ricompresa anche l’ipotesi di abbruciamento di rifiuti. Ciò anche se la condotta è svolta occasionalmente o riguarda modiche quantità di rifiuti.

 Si osserva che ai sensi dell’art. 185, comma 1 lett. f) del d.lgs. 152/2006 sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, ma soltanto se utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

 La Corte di Cassazione, inoltre, ha anche riepilogato la distinzione, sotto il profilo del soggetto attivo dell’illecito, tra smaltimento illecito e abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, ribadendo la linea di demarcazione tra le due figure.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha  ribadito che soltanto il reato di abbandono di rifiuti punito dall’art 256, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha natura di reato proprio, richiedendo quale elemento costitutivo la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all’autore della violazione. Invece, lo smaltimento illecito può essere commesso dal privato cittadino, poiché è un reato comune. Infatti, l’art. 256 comma 1 del d.lgs. 152/2006 prevede che sia punito “chiunque” effettua trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

 In conclusione, la sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, n. 15641 ha chiarito che il privato che brucia rifiuti a terra, anche occasionalmente e seppure in modiche quantità, commette il reato comune di smaltimento illecito di rifiuti punito in virtù del primo comma dell’art. 256 del D.lgs. n. 152/2006.

 Nonostante le proteste del mondo agricolo, si auspica che anche la presa di posizione della Suprema Corte di Cassazione contribuisca a rendere chiari gli scenari normativi e contrasti il fenomeno diffuso dell’incenerimento a terra dei rifiuti, che devasta i territori italiani e crea situazioni di rilevante inquinamento atmosferico.

 dott. Mirco Sabbatini


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