In poche parole …  L’Italia ha violato il diritto dell’Unione sulla qualità dell’aria ambiente superando i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 in maniera sistematica e continuata tra il 2008 e il 2017.  Deve, pertanto adottare, senza indugio, misure concrete affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.


CORTE DI GIUSTIZIA, GRANDE SEZIONE – sentenza 10 novembre 2020 (causa C‑644/18)

La Corte di Giustizia Europea  nella vertenza con la Commissione Europea in merito all’inquinamento atmosferico  ha condannato l’Italia  a comunicare, senza indugio, alla Commissione le misure di attuazione della direttiva sulla qualità dell’aria, sotto pena di subire  sanzioni pecuniarie 

La Repubblica italiana, infatti,  ha violato il diritto dell’Unione sulla qualità dell’aria ambiente, in quanto i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 sono stati superati in maniera sistematica e continuata tra il 2008 e il 2017 [1].

Il fatto – Nel 2014, la Commissione europea ha avviato un procedimento per inadempimento nei confronti dell’Italia in ragione del superamento sistematico e continuato, in un certo numero di zone del territorio italiano, dei valori limite fissati per le particelle PM10 dalla Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa [2].

Ritenendo insufficienti i chiarimenti forniti in proposito dall’Italia nel corso della fase precontenziosa del procedimento, la Commissione, il 13 ottobre 2018, ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso per inadempimento.

La sentenza – Nella sentenza pronunciata il 10 novembre 2020, la Corte, riunita in Grande Sezione su domanda dell’Italia, ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure:

  • di violazione sistematica e continuata delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della direttiva «qualità dell’aria», per i periodi e le zone oggetto del procedimento (la Corte dichiara che, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornaliero e annuale fissati per le particelle PM10 sono stati regolarmente superati nelle zone interessate);
  • di mancata adozione di misure adeguate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10, conformemente ai
    requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, da solo e in combinato disposto con la parte A  dell’allegato XV della direttiva «qualità dell’aria», la Corte la giudica parimenti fondata (la Corte dichiara che l’Italia non ha manifestamente adottato, in tempo
    utile, le misure in tal senso imposte.)

[1] Comunicato stampa 136/2020 della Commissione Europea sulla sentenza

[2 La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.
La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.


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