Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il 15 febbraio 2013, il Decreto Legislativo per il riordino della  disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle p.a., come previsto dall’art. 1, comma 35, della Legge “anticorruzione” 6 novembre 2012, n. 190. Il Decreto dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il testo definitivo conferma, in buona sostanza, l’impianto normativo approvato dal Governo in sede preliminare, con limitate modifiche, in massima parte di carattere tecnico e formale, in accoglimento delle osservazioni contenute nei pareri del Garante per la privacy e delle vari componenti della Conferenza Unificata (regioni, anci e upi).
In particolare, è stato sancito il principio di totale trasparenza riguardo l’organizzazione e i modi di operare di ciascuna pubblica amministrazione, e l’obbligo di pubblicità di redditi e patrimoni di politici e parenti fino al secondo grado, armonizzando meglio la disciplina rispetto a quella del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il Garante per la privacy aveva fornito in data 7 febbraio 2013 un “sì” condizionato allo schema di decreto presentato dal Governo, ritenendo che fosse necessario introdurre maggiori garanzie per evitare una diffusione sproporzionata di informazioni lesive dei diritti dei cittadini, e, in particolare, dei soggetti in condizioni di disagio socio-economico.
L’Autorità aveva quindi chiesto al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di modificare alcune norme, richiamando l’attenzione sul fatto che per quanto riguarda i dati personali, non devono mai essere diffusi sui siti web delle p.a. dati supersensibili, idonei cioè a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (Antonella Frigo, “Sull’open government interviene il Garante per la privacy”).
I dati identificativi dei destinatari di provvedimenti relativi ad esempio a benefici per persone disabili o prestazioni sociali collegate al reddito oppure ancora contributi per vittime di violenza sessuale devono pertanto essere esclusi dalla pubblicazione on line.
Vale in ogni caso per qualsiasi dato personale contenuto in atti o documenti da pubblicare on line, il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati, stabilito dall’art. 11, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 196/2003 cd. Codice privacy.
Informazioni quali l’indirizzo di casa, il codice fiscale o la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce ISEE, se non pertinenti rispetto alle finalità perseguite, non devono essere diffuse.
L’Autorità aveva inoltre ricordato che i documenti pubblicati devono essere rintracciabili solo mediante i motori di ricerca interni ai siti istituzionali e non attraverso i comuni motori di ricerca generalisti, in quanto i primi assicurano accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità sottese alla pubblicazione mentre nei secondi la conoscibilità dei dati personali viene estrapolata dal contesto nel quale i medesimi dati sono inseriti.
Infine per quanto riguarda i titolari di incarichi politici e cariche elettive, il Garante per la privacy aveva ritenuto necessario che il contenuto delle dichiarazioni dei redditi da pubblicare fosse circoscritto alle sole notizie risultanti dal quadro riepilogativo delle dichiarazioni stesse, evitando così la diffusione di dati anche sensibili, come ad esempio la scelta del contribuente sulla destinazione del 5 per mille.
Relativamente ai soggetti “terzi” (coniuge e figli conviventi), estranei cioè all’incarico pubblico, poiché il consenso che deve essere richiesto prima della pubblicazione dei dati reddituali, deve essere libero e reso in assenza di condizionamenti, l’Autorità aveva richiesto la soppressione della disposizione in base alla quale veniva data evidenza al mancato consenso, condizione peraltro nemmeno prevista dalla Legge n. 190 del 2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
In merito ai rilievi del Garante per la privacy, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione aveva dichiarato che le esigenze correlate ad un efficace e reale sistema di trasparenza sono “compatibili con il diritto alla riservatezza purché si attui un adeguato bilanciamento di interessi e la riservatezza non diventi un alibi per assicurare sfere pubbliche non conoscibili“.
É indubbio comunque che il tema della trasparenza riveste grande importanza anche per il Garante e le Autorità europee di garanzia sulla protezione dei dati personali, considerata la rilevante diffusione di dati personali che ne consegue e di cui torneremo ancora a parlare dopo la pubblicazione del decreto.


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