Il trattamento dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari così come disposto dall’art. 4, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza, deve essere previsto con modalità che ne consentano la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web.
Il Garante per la privacy, nel parere reso sullo schema di decreto, proprio su tale comma aveva richiamato l’attenzione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione sulla opportunità di rendere rintracciabili i dati pubblicati solo tramite motori di ricerca interni ai siti.
L’Autorità Garante era ed è sempre stata dell’opinione che le funzionalità di ricerca interna ai siti assicurano accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità perseguite e soprattutto con l’esigenza di avere dati esatti e contestualizzati.
Tale richiamo contenuto nel parere non è però stato accolto dal Consiglio dei Ministri quando ha approvato il decreto in materia di trasparenza della pa.
Pertanto è opportuno a livello operativo pubblicare sui siti istituzionali, le informazioni e i documenti previsti apponendo la data alla quale gli stessi fanno riferimento, al fine di permetterne la contestualizzazione.