Le disposizioni del Codice dei contratti relative alla necessaria indicazione dei costi della sicurezza non sono applicabili agli appalti di servizi di cui all’Allegato II. 

Tar Veneto, sez. I, 13 novembre 2013, sentenza n. 1255 Pres. Amoroso – Est. Rovis

1255-del-2013

Il caso

I giudici del TAR Veneto affrontano la questione dell’obbligatorietà o meno di indicare nell’offerta economica le previsione dei costi della sicurezza, di cui agli artt. 86, comma 3 bis e 87, comma 4 del codice dei contratti, anche negli appalti di servizi di cui all’Allegato II B , e, nello specifico nell’applato del servizio  di “ristorazione scolastica” e del servizio “pasti a domicilio anziani”.

La decisione

La sez. I del TAR Veneto sostiene che l’omessa specificazione degli oneri di sicurezza nelle offerte relative agli appalti di cui all’allegato IIB del Codice dei contratti non può comportare l’automatica esclusione dalla gara.

Commento

Il dibattito circa l’obbligo, anche per gli appalti di servizi di cui all’allegato II B, di indicare i costi della sicurezza nasce dalla portata immediatamente precettiva attribuita dalla più recente giurisprudenza agli art. 86, commi 3-bis e 3-ter e 87, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

Le recenti pronunce (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4622 del 2012; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 467 del 2012) hanno, infatti, affermato che anche in assenza di una espressa previsione nel bando di gara che imponga espressamente di specificare i costi della sicurezza, l’omessa indicazione preventiva di tali costi comporta la sanzione dell’esclusione.

I giudici del Tar Veneto con la pronuncia in esame seguono, invece, un diverso orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4510 del 2012, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.6640 del 2011, TAR Puglia – Bari, Sez. I, sentenza n. 70 del 2013) secondo cui le disposizioni relative alla necessaria indicazione dei costi della sicurezza non siano applicabili agli appalti di servizi di cui all’Allegato II B, sia in quanto non sono espressamente richiamate dall’art. 20, comma 1, Codice dei Contratti Pubblici, sia in quanto trattandosi quest’ultima di una norma eccezionale le disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 86, commi 3-bis e 3-ter e 87, comma 4, Codice dei Contratti Pubblici devono necessariamente recedere.

In senso conforme sul punto si pone pure la pronuncia n. 1376 del 21 dicembre 2012 resa dal TAR Piemonte, confermata successivamente con altra sentenza n. 1254 del 22.11.2013 che ha precisato che l’omessa specificazione degli oneri di sicurezza nelle offerte relative ad appalti di cui all’allegato IIB non può comportare l’automatica esclusione dalla gara, salvo che la stazione appaltante si sia autovincolata, nel bando, al rispetto degli artt. 86, commi 3- bis e 3-ter e 87, comma 4.

Conclusioni

La pronuncia in commento si pone nel solco di tale ultimo orientamento giurisprudenziale, affermando che la mancata specificazione degli oneri di sicurezza nelle offerte relative ad appalti di cui all’allegato IIB non può comportare l’automatica esclusione dalla gara, anche alla luce del fatto che nel caso di specie non era richiesta la specificazione dei costi di sicurezza e pertanto la stazione appaltante non si era neppure autovincolata, nel bando.

Katia Maretto

Stefano Pozzer


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