L’impostazione di criteri di selezione automatica degli operatori da invitare alla RdO, non soltanto per “area merceologica” ma anche per sede di affari e sede legale limitate al territorio della Provincia, determina una limitazione alla scelta, seppur automatica, del numero dei soggetti da invitare comportando l’applicazione del principio di rotazione degli inviti.

Tar Latina, sez. I, sentenza 15 giugno 2020, n. 235, Presidente Vinciguerra, Estensore Torano

A margine

Una Provincia indice una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 ,per l’affidamento di un accordo quadro per la manutenzione di ponti, tramite MEPA, prevedendo l’invito di almeno dieci operatori economici iscritti alla medesima piattaforma telematica aventi categoria minima SOA OG3, classifica 1 o superiore, oppure la capacità prevista dall’art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016.

In base ai criteri di ricerca inseriti dalla stazione appaltante, il Sistema individua automaticamente n. 16 operatori da invitare. Di questi n. 10 rispondono alla RdO.

In esito alla gara, dopo aver verificato che il portale aveva selezionato imprese già invitate alla precedente gara ristretta con le stesse caratteristiche, l’Amministrazione revoca in autotutela la proposta di aggiudicazione nel frattempo prodotta.

Pertanto l’impresa interessata ricorre al Tar affermando che il principio di rotazione previsto per gli appalti sotto-soglia ex art. 36, comma 2, d.lgs. n. 50/2016:

  1. non è applicabile all’aggiudicazione di appalti mediante stipula di accordo quadro;
  2. non è applicabile alla procedura semplificata che individui gli operatori economici in seguito alla pubblicazione di avvisi pubblici. In tal senso, la Provincia non ha scelto direttamente le imprese da invitare ma ha proceduto a un’esplorazione preliminare del mercato, tramite selezione operata direttamente dal Sistema, in base a criteri predefiniti dalla stessa.

La sentenza

Il giudice respinge il ricorso ricordando che l’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che: “Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice”.

Pertanto, considerata l’esplicita sottoposizione della conclusione di accordi quadro alle procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal codice dei contratti pubblici, tra cui quelle relative agli affidamenti sotto-soglia, si applica anche il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti posto dall’art. 36, d.lgs. n. 50 cit.

Quanto al secondo motivo, il collegio evidenzia che il principio di rotazione previsto dall’ art. 36, d.lgs. n. 50/2016, non è applicabile laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2020 n. 875; TAR Sardegna, sez. I, 17 dicembre 2019 n. 892; TAR Liguria, sez. II, 30 ottobre 2018 n. 869).

Nel caso di specie, la procedura di affidamento è stata ristretta ai soli operatori economici iscritti alla piattaforma telematica di e-procurement del MEPA, nella categoria “lavori di manutenzione stradali, ferroviari ed aerei” e rispondenti a determinati parametri di filtraggio, ai quali soltanto è stata indirizzata la richiesta di offerta e cioè il documento contenente le caratteristiche tecniche ed economiche dei lavori da aggiudicare che segna l’inizio della fase negoziale. In particolare, l’accesso alla procedura de qua è stato consentito ad imprese filtrate non soltanto per “area merceologica” (i.e. qualificate per la categoria di lavori OG3 sino a euro 150.000,00 e con classifica I SOA sino a euro 258.000,00), ma anche per sede di affari e sede legale limitate al territorio della Provincia, come si evince dalla lettura dei filtri applicati alla procedura, di cui alla RdO lanciata su “acquistinretepa.it”.

Pertanto, avendo la stazione appaltante operato una previa limitazione al numero dei soggetti da invitare, deve ritenersi che il principio di rotazione degli inviti dovesse trovare applicazione alla procedura ristretta di cui è causa.

di Simonetta Fabris


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