Sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” così detto Decreto Rilancio.

Le disposizioni del decreto che incidono sul Codice dei contratti pubblici sono:

I) l’art. 65 “Esonero temporaneo contributi Anac”, con cui si dispone l’esonero temporaneo dal versamento dei contributi all’Anac di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020.

L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

II) l’art. 153 “Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 197”, secondo cui, nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis del DL Cura Italia n. 18/2020 (conv in legge 27/2020), non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , per consentire che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore verso la P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente per un importo pari ad almeno 5.000 euro all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche eventualmente già effettuate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, anche in data antecedente al predetto periodo, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis del medesimo decreto, che resteranno prive di qualunque effetto, con la conseguenza che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, devono procedere al pagamento a favore del beneficiario.

III) l’art. 207 “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici” in tema di anticipazione del prezzo.

In particolare, la norma dispone che, in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

  • i cui bandi o avvisi d’indizione della gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio,
  • per quelli senza pubblicazione di bandi o avvisi, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini,
  • in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto rilancio e fino alla data del 30 giugno 2021,

l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Fuori di tali casi, la suddetta anticipazione può essere riconosciuta per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore.

Tale ultima norma si aggiunge alla modifica apportata dall’art. 91 del DL Cura Italia n. 18/2020 che ha integrato l’art. 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consentendo l’erogazione dell’anticipazione anche nel caso di consegna in via d’urgenza dell’appalto ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice.

di Simonetta Fabris


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