Va rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione sulla  compatibilità con l’ordinamento comunitario dell’affidamento diretto e senza gara di una concessione di gestione totale per quarantanni di un aeroporto.


Consiglio di Stato, sez V, ordinanza 1° settembre 2015, n. 4102, Pres. Numerico, Est. Migliozzi


A margine

La fattispecie annotata è un’ulteriore (ri)prova di come funzionano gli affidamenti nel nostro Paese: quelli importanti e significativi senza gara  e quelli di modesto valore (anche da pochi euro) nel rispetto di tante formalità e complicate procedure! In un Paese serio, dovrebbe essere l’esatto contrario o, almeno, dovrebbero valere gli stessi principi generali di concorrenza, trasparenza, par condicio, non discriminazione, ecc sia per le grandi concessioni e per le grandi opere che per quelli di modesto valore e per i piccoli appalti. Non è così. Ma non sempre tutto fila liscio secondo «programma».

La decisione del Consiglio di Stato riguarda l’aeroporto di Brescia – Montichiari e, nello specifico, l’affidamento diretto all’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.Adella concessione di gestione totale dell’aeroporto per quarantanni (sic!) , in difetto di una preventiva procedura di evidenza pubblica (cfr. decreto 18 marzo 2013 del Ministero infrastrutture e trasporti).

Il Tar Lombardia, Brescia, sez. I, con sentenza n. 00170/2014, in primo grado aveva annullato la concessione, senza dichiarare peraltro inefficace la convenzione di gestione. Contro tale decisione il concessionario era ricorso al Consiglio di Stato.

I giudici di Palazzo Spada, con l’ordinanza annotata, hanno sollevato la seguente questione pregiudiziale su cui dovrà pronuncarsi la CGUE:  “se i principi del Trattato dell’Unione Europea di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, concorrenza ostino ad una disciplina nazionale quale quella costituita dal combinato disposto degli artt. 10 della legge n.537/93, 6, 7, 8 e 17 del D.M. n.521/1997, 17 del d.l. 67/97, 3 comma 2 del dlgs n. 96/2005, 11 del d.l. 216/2011, in relazione all’art.6 del d.l. n.78/2010, nella misura in cui tali disposizioni nazionali possano giustificare la sottrazione dell’assegnazione di una concessione quarantennale aeroportuale totale ad un affidamento con procedura concorsuale ad evidenza pubblica”.

La Sezione giunge a questa conclusione dopo avere ricordato che il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, reca numerose disposizioni che presidiano e garantiscono il buon funzionamento del mercato unico e precisamente le norme che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità (principio di non discriminazione), e che la Commissione europea, con Comunicazione del 12 aprile 2000, ha previsto che ‹i principi di evidenza pubblica da attuare in modo proporzionato e congruo all’importanza della fattispecie in rilievo vanno applicati ‹in quanto dettati in via diretta e self executing dal Trattato anche a fattispecie non interessate da specifiche disposizioni comunitarie».

E conclude, dopo ampia analisi della giurisprudenza su questa materia, europea e nazionale, in maniera dubitativa sulla compatibilità al quadro europeo della normativa italiana (in particolare art. 3 dlgs 9/5/2005 n.96 e art. 11, co 2, del d.l. 29/12/2011 n.216), che ha introdotto anche se in via transitoria «un regime di tipo derogatorio alla regola generale dell’affidamento di concessione aeroportuale a mezzo di gara ad evidenza pubblica, configurando in particolare uno speciale “salvacondotto” per coloro i quali si siano trovati ad una certa data in determinate condizioni di fatto, in forza delle quali tali soggetti si sono potuti giovare di una concessione di gestione delle aree aeroportuali della durata addirittura quarantennale».


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