Le disposizioni contenute nelle circolari INPS e INAIL, secondo cui il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, non possono essere considerate rilevanti in quanto risultano contra legem.

Consiglio di Stato, Ordinanza n. 1465 del 23 aprile 2013, Pres. Pier Giorgio Lignani, Est. Massimiliano Noccelli

Ordinanza CdS 1465-2013

Il caso

Con l’ordinanza in commento, il Consiglio di Stato precisa che il nostro ordinamento non stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (Durc) per la partecipazione a una gara di appalto deve riferirsi specificamente ad essa, ponendosi in tal modo in contrasto con le istruzioni operative emanate dalle circolari 7/2008 dell’Inail, 35/2010 del Lavoro e 145/2010 dell’Inps.
Le circolari a cui fa riferimento il Consiglio di Stato riguardavano, per l’Inail, la parte in cui è stabilito che la validità del Durc – per tutti gli appalti pubblici – è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per cui il certificato è stato richiesto, come la stipula del contratto e i pagamenti stati avanzamenti lavori (Sal).
La circolare 35/2010 del ministero del Lavoro ha affermato a sua volta, partendo da una determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che – ferma restando la validità temporale trimestrale del Durc – relativamente ai contratti disciplinati dal Dlgs 163/2006, e nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, va utilizzato un Durc per ciascuna procedura in tutti i casi in cui in base all’articolo 16-bis, comma 10, del Dl 185/2008 (convertito nella legge 2/2009) esso deve essere acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti pubbliche, anche attraverso strumenti informatici.
Infine il ministero ha sottolineato che, sempre per gli appalti pubblici, non va utilizzato un Durc richiesto a fini diversi (ad esempio, un Durc richiesto per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o un Durc richiesto per lavori privati dell’edilizia) e ciò in quanto le verifiche operate dai competenti istituti e/o Casse edili seguono ambiti diversi e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il documento.
Su tali principi si è subito uniformato l’Inps con la circolare 145/2010.

L’ordinanza

Dello stesso avviso con i principi enunciati nelle circolari INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, 35 ed infine la circolare INPS 17 novembre 2010 n. 145, non è stato, però, il Consiglio di Stato il quale, prima con la sentenza 6487/2012 della sezione VI, e ora con la più recente ordinanza richiamata, ha dato alla problematica in esame una diversa interpretazione.
Infatti, in sede di giudizio, dove è stata contestata da una delle parti in causa l’irritualità del Durc utilizzato nella procedura, in quanto non specificamente inerente all’oggetto della gara, oltreché privo d’idoneità per l’intervenuto decorso del relativo periodo di validità, il Consiglio di Stato non ha accolto tale eccezione.
I giudice di Palazzo Spada hanno ritenuto che non vi sono norme primarie le quali prescrivano che il Durc per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara e che non è dimostrato in quale modo la regolarità contributiva venga acclarata in modo diverso dagli enti preposti, ai diversi fini della partecipazione a gare di appalto, degli stati avanzamenti lavori e della concessione di finanziamenti.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, inoltre, che in ogni caso l’esibizione in gara di un Durc ottenuto ad altri fini non giustifica l’esclusione, ma semmai la richiesta di chiarimenti e integrazioni ai sensi dell’articolo 46 del Codice degli appalti, tanto più che ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 10, del Dl 185/2008 (convertito nella legge 2/2009, applicabile ratione temporis alla gara di appalto oggetto di causa), «le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge».

Conclusioni

Il Consiglio di Stato con l’ordinanza in commento ha reso “illegittime” le circolari dell’INPS n. 145/2010, dell’Inail n. 7/2008 e del Ministero del Lavoro n. 35/2010 che limitano l’utilizzo del Durc alle specifiche gare di appalto per le quali il documento viene emesso.

Katia Maretto

Stefano Pozzer


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