In assenza di espressa previsione nel bando di gara, lo svolgimento della verifica delle offerte anomale deve avvenire negli ordinari termini di contraddittorio con l’impresa interessata.

Tar Liguria, sez. I, sentenza 15 dicembre 2016 n. 1240, Pres. Daniele, Est. Ponte

A margine

Un’impresa impugna, davanti al Tar, il provvedimento di esclusione da una gara per l’aggiudicazione di un appalto di lavori di manutenzione straordinaria sui progetti di alcuni edifici comunali, lamentando la violazione dell’art. 97, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Tar ricorda che la regola generale impone alle stazioni appaltanti di assoggettare le offerte sospettate di anomalia, individuate attraverso il meccanismo di cui al nuovo art. 97 del Codice, ad un giudizio che investa la loro attendibilità e serietà, ossia che accerti la reale possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte.

Pur se il c. 8, dell’art. 97, allo scopo di evitare che la verifica di anomalia possa riguardare un numero di offerte così elevato da eccedere la capacità di intervento dell’amministrazione, consente in alcuni casi alle stazioni appaltanti di introdurre, nella lex specialis, il meccanismo dell’esclusione automatica, tuttavia, trattandosi di meccanismo che limita il confronto concorrenziale e incide potenzialmente sulla par condicio delle imprese partecipanti, la stazione appaltante può intraprendere la procedura di esclusione automatica, unicamente a condizione che lo faccia risultare dal bando in modo inequivoco, ossia con riferimento palese a tale disposizione.

Nel caso in esame, la lettera di invito non prevedeva l’esclusione automatica. Pertanto, la tesi della stazione appaltante secondo cui, ogni volta che si procede a sorteggio ai sensi del c. 2 dell’art. 97 (in ogni ipotesi di scelta del criterio del prezzo più basso), non potrebbe che procedersi all’esclusione automatica, non è accoglibile.

 Il fine delle disposizioni di cui ai cc. 1 e 8 dell’art. 97, infatti, è diverso, ragione per cui l’esclusione automatica deve essere predeterminata nella legge di gara e, nel caso in cui non sia prevista, l’anomalia dovrà essere verificata nei termini ordinari, in contraddittorio con l’impresa interessata.

IL TAR accoglie quindi il ricorso e annulla gli atti impugnati.

Simonetta Fabris


Stampa articolo