Le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, ossia le istanze e le dichiarazioni alla P.A. o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, e  le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,  firmate digitalmente sono valide anche senza l’allegazione di copia del documento di identità.

Consiglio di Stato sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676Pres. Baccarini – Est. Contessa

Il caso

Un consorzio, non risultato vincitore in una gara telematica, ricorre al Tribunale Amministrativo per chiedere l’esclusione della società aggiudicataria, che non ha allegato copia del documento di identità del legale rappresentante alle dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione.

Il ricorrente, in particolare, contesta la validità della “firma in atti del legale rappresentante società partecipante apposta sulla dichiarazione di cui all’articolo 38 del ‘”codice dei contratti’”, in quanto, pur essendo stata apposta in forma digitale, non recava in allegato la copia di un documento di identità del dichiarante, in tal modo non soddisfacendo i requisiti formali prescritti dall’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.

Con sentenza n. 842/2013 il Tribunale ha accolto i ricorsi incidentali di carattere ‘paralizzante’proposti dalle società prima e seconda classificata e, per l’effetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto principaliter dalla società ricorrente.

La sentenza è stata impugnata dal consorzio terzo classificato il quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi di doglianza.

La sentenza

Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame, con riferimento alla richiesta di esclusione della società aggiudicataria per non aver allegato copia della carta di identità alle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione, richiamando tutta la normativa applicabile al caso di specie, ha costruito una chiara e puntuale motivazione.

I giudici di Palazzo Spada hanno rilevato, in particolare, che la parte centrale della questione controversa si fonda sulla tesi secondo cui, laddove talune dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del d.P.R. 445 del 2000 e sono sottoscritte con l’apposizione di una firma digitale, il rispetto della normativa in tema di firma digitale non esenterebbe comunque il dichiarante dall’onere di allegare copia di un proprio documento di identità.

Con la sentenza in esame viene precisato che l’art. art. 295 del d.P.R. n. 207/2010, prevedendo che le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, richiama l’art. 77 del codice dei contratti pubblici il quale, al comma 6 lettera b) statuisce che “le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (Codice dell’Amministrazione Digitale- CAD), senza richiamare ulteriori prescrizione o formalità.

A sua volta l’art. 38 del D.P.R. 445 del 2000  rimanda espressamente al CAD, prevedendo che le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se eseguite ai sensi dell’art. 65. Il comma 3, invece, prescrive un ulteriore adempimento, ossia l’allegazione della copia del documento di identità per le dichiarazione sostitutive di atto di notorietà.

L’invocato art. 65, al comma 1 del CAD, nell’indicare le modalità di valida presentazione per via telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici, prevede alla lettera a) la sottoscrizione “mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato”, ricomprendendovi a tutti gli effetti anche le dichiarazioni di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 2000.

Conclusioni

Alla luce della ricostruzione di cui sopra secondo il Consiglio di Stato , dal combinato disposto dell’art. 65 comma 1 lett. a) del CAD e dell’art. 77 comma 6 lett. b) del codice dei contratti pubblici si può giungere alla sola conclusione che “l’apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dichiarativi di cui al comma 3 dell’art. 83 del D.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante”.

Ciò in quanto la norma primaria di riferimento non subordina in alcun modo il riconoscimento di tale validità alla condizione che l’apposizione della firma digitale, come invece succede per la firma autografa, sia accompagnata dall’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante. Se si giungesse ad una conclusione differente, continua il Consiglio di Stato, si priverebbe “di utilità pratica la previsione di legge che riconosce all’apposizione della firma digitale un particolare grado di certezza ed attendibilità”.

Katia Maretto

Stefano Pozzer


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