Con il comunicato 21 dicembre 2016, pubblicato nella GU n. 26 del 1° febbraio 2017, l’Autorità nazionale anticorruzione rende nota l’adozione dei nuovi modelli di segnalazione, destinati agli operatori del settore (stazioni appaltanti, SOA, operatori economici e soggetti interessati), correlati alle fattispecie che danno luogo all’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’art. 213 del d.lgs. n. 50/2016 verso gli operatori economici nei cui confronti sussistono le cause di esclusione ex art. 80 del codice, nonché per le notizie e le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.
Riguardo alla procedura ex art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, l’Anac precisa che, seppur la relativa disciplina è stata abrogata e non è più prevista dal nuovo codice, resta comunque obbligatorio il controllo delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario (art. 32, c. 7, decreto n. 50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale indipendentemente dal controllo previsto dall’art. 71, c. 1, del DPR n. 445/2000, che ricade nella discrezionalità della stazione appaltante.
Le conseguenze, in caso di esito negativo di tale controllo, si ritrovano sempre nell’art. 80, c. 12, del codice: in tal caso, laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.
Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere pecuniario, come disposto dall’art. 213, c. 13, del codice che conferisce all’Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e massimo di euro 50.000.