E’ pubblicato, nella GU Serie Generale n. 36 del 13 febbraio 2017, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 n. 263, avente ad oggetto: Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, il provvedimento attua i cc. 2 e 5 (terzo periodo) dell’art. 24 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), definendo, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i requisiti che devono possedere:

  • i professionisti singoli o associati;
  • le società di professionisti;
  • le società di ingegneria;
  • i raggruppamenti temporanei;
  • i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

Stabilisce inoltre:

  • gli obblighi di comunicazione dei suddetti soggetti verso l’ANAC per l’inserimento nel casellario delle società di ingegneria e professionali;
  • le modalità per la verifica dei requisiti e delle capacità degli stessi ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento;
  • i requisiti di regolarità contributiva relativi alle attività professionali prestate dalle società di professionisti e dalle società di ingegneria (oltre all’obbligo di DURC);
  • le abrogazioni – dal 28 febbraio 2017, data di entrata in vigore del DM – degli artt. 254, 255 e 256, sul possesso dei previgenti requisiti, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

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