La mancata emanazione delle linee guida sul R.U.P. e l’assenza di una specifica previsione del d.lgs. n. 50/2016 che riservi allo stesso la valutazione dell’anomalia dell’offerta, consente la valutazione ad opera della commissione che è organo, ancorché straordinario, della stazione appaltante.
Tar Basilicata, sez. I, sentenza 13 settembre 2016 n. 944, Presidente Caruso, Estensore Nappi
A margine
Nella vicenda, una provincia bandisce una gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei propri locali da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’esito della valutazione delle offerte, l’A.T.I. ricorrente si colloca al primo posto ma la stazione appaltante, a conclusione dell’apposito sub-procedimento, ritiene la sua offerta anomala.
L’amministrazione dispone pertanto l’esclusione dell’impresa, aggiudicando il servizio in favore di altra ditta. L’A.T.I. ricorre quindi al Tar chiedendo l’annullamento della determinazione di affidamento del servizio mentre la provincia e l’impresa vincitrice si costituiscono, opponendosi.
L’impresa ricorrente afferma, in particolare:
- la carenza dei presupposti per dar corso alla valutazione di anomalia, in quanto il caso in esame non rientrerebbe tra quelli di superamento dei 4/5 sia per il punteggio economico che tecnico, né tra quelli discrezionali, mancando l’individuazione di specifici elementi sintomatici, ai sensi dell’art. 97, n. 6, d.lgs. n. 50/2016;
- l’incompetenza assoluta della commissione di gara a procedere alla verifica della congruità dell’offerta, in quanto soltanto il R.U.P. sarebbe: «il vero soggetto competente a verificare la congruità dell’offerta che, mantenendo la centralità della propria posizione, può avvalersi di altri soggetti quali la commissione giudicatrice»;
- la piena congruità dell’offerta presentata, alla luce di due perizie di consulenza prodotte in giudizio.
Ad avviso del collegio, anche per la previsione di cui all’art. 97, n. 6 del decreto n. 50/2016 secondo cui «in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa», vale il consolidato orientamento giurisprudenziale formato nella vigenza del precedente codice, secondo cui l’ampia discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti di procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta non deve essere particolarmente motivata e può essere sindacata solo in caso di macroscopica irragionevolezza, nel caso in esame non ravvisabile (CdS, sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5102 e CdS, sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5597).
D’altro canto, il rilevante ribasso offerto dagli operatori economici partecipanti costituisce di per sé ragione giustificativa della scelta di attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, come chiarito dal verbale della commissione giudicatrice.
Per quanto riguarda la competenza della commissione, il giudice evidenzia che l’intervenuta abrogazione degli artt. 120 e 121 del D.P.R. n. 207/2010, e la mancata emanazione, allo stato, delle linee guida di cui all’art 31, n. 5, d.lgs. n. 50/2016 , priva la tesi della ricorrente del necessario sostrato normativo, non rinvenendosi nell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 una disposizione che riservi al R.U.P. la valutazione dell’anomalia dell’offerta, posto che anche la commissione è organo, ancorché straordinario, della stazione appaltante (CdS, sez. V, 23 giugno 2016, n. 2811).
Infine, circa l’affermata piena congruità dell’offerta presentata dalla ricorrente, il giudice ricorda che il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica dell’anomalia, costituisce espressione di un potere dell’amministrazione di per sé insindacabile, salva l’ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o viziate da travisamento del fatto (CdS, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8148), ipotesi non ravvisabile nel caso in esame. (Tar Puglia, Lecce, sez. II, 31 marzo 2014, n. 886).
Simonetta Fabris