L’esclusione da una gara di appalto di un’impresa che ha indicato nella ricevuta di pagamento del contributo ANAC un codice CIG errato è illegittima.
Tar Toscana, sezione III, sentenza 26 ottobre 2016 n. 1545, Presidente Trizzino, Estensore Gisondi
A margine
Con il ricorso in esame, l’impresa ricorrente lamenta, tra le altre cose, di essere stata esclusa dalla gara per l’aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura di medicinali, per aver errato ad indicare, nella ricevuta di versamento del contributo in favore dell’ANAC, prodotta in sede di gara, il numero identificativo della stessa.
Ad avviso del Tar la doglianza della ricorrente è fondata.
Il Collegio concorda con i pareri più volte espressi dall’Autorità nazionale anticorruzione in base ai quali ancorché il mancato pagamento del contributo previsto dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, costituisca causa di esclusione, l’estromissione dalla gara si giustifica solamente nei casi in cui il versamento della somma prescritta sia stato completamente omesso ma non qualora esso sia stato eseguito con modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità stessa (parere di precontenzioso n. 199 del 20/11/2013).
Di tale principio è stata fatta applicazione anche in una fattispecie nella quale il partecipante non aveva indicato nella ricevuta il codice GIG identificativo della gara alla quale il contributo si riferiva (parere n. 156 del 20 dicembre 2007).
Nel caso di specie la ricorrente non ha omesso di versare il contributo né ha mancato di fornire alla stazione appaltante la relativa dimostrazione ma ha semplicemente indicato nella ricevuta prodotta un codice GIG errato in quanto corrispondente ad un lotto di gara diverso.
Tale errore, tuttavia, non pregiudicava l’idoneità della documentazione prodotta a comprovare l’avvenuto pagamento in quanto era facilmente intuibile (con l’uso della normale diligenza) che l’indicazione di un diverso codice identificativo si dovesse attribuire ad un errore materiale in quanto lo stesso contrassegnava una procedura di aggiudicazione riferita alla fornitura di un prodotto che la società ricorrente nemmeno commercializza ed alla quale la stessa non ha, conseguentemente, partecipato.
Del resto la stazione appaltante, qualora avesse avuto dei dubbi in proposito, ben avrebbe potuto chiarire la questione esercitando i poteri di soccorso istruttorio senza per questo violare il principio della par condicio.
Pertanto il Tar accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di esclusione.