L’art. 38 del d.lgs. n. 50/2016 ha previsto l’istituzione, presso l’ANAC, di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, di cui faranno parte anche le centrali di committenza.

In base al Codice dei contratti, la qualificazione delle Stazioni appaltanti (SA) e la conseguente iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla gestione delle procedure di gara, sarà conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo. Risulteranno, invece, iscritti di diritto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui art. 9 del d.l. n. 66/2014.

Per realizzare il “Sistema di qualificazione”, l’art. 38 cit. stabilisce, al c. 2, l’emanazione di un dPCM, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, sentite l’ANAC e la Conferenza Unificata, per la definizione:

  • dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale;
  • delle modalità per il rilascio delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento o revoca delle stesse;
  • della data di entrata in vigore del Sistema.

La qualificazione avrà ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione alle capacità delle stazioni appaltanti di programmazione e progettazione, di affidamento e di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

La bozza di dPCM – Il testo del provvedimento in circolazione prevede l’obbligo di qualificazione per tutte le acquisizioni, di forniture e servizi, di importo pari o superiore a 40.000 euro e, di lavori, di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad esclusione di quelle effettuate tramite ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali committenza.

Il provvedimento fissa quindi delle “fasce di qualificazione” su 4 livelli di importo, così articolate:

per i lavori:

  • livello base – base di gara da 150.000 euro a 1 milione di euro;
  • livello medio – base di gara da 150.000 euro fino alle soglie UE;
  • livello alto – base di gara da 150.000 euro fino a 50 milioni di euro;
  • livello superiore – base di gara da 150.000 euro a importi superiori a 50 milioni di euro o nei casi di lavori complessi ex art. 3, c. 1, let oo) del Codice o nel caso dei lavori di cui alla parte III e IV del Codice;

per forniture e servizi (compresi i servizi pubblici):

  • livello base – base di gara da 40.000 euro fino alla soglia UE;
  • livello medio – base di gara da 40.000 euro fino a 1 milione di euro;
  • livello alto – base di gara da 40.000 fino a 20 milioni (o per global service, partenariato per l’innovazione);
  • livello superiore – base di gara da 40.000 a importi superiori a 20 milioni (compresa la finanza di progetto o superiore a 10 milioni o concessione di servizi o di servizi pubblici locali).

Consip e i soggetti aggregatori regionali potranno qualificarsi solo per attività di pianificazione, programmazione e progettazione, gestione e verifica della fase di affidamento.

Conformemente al Codice, potranno richiedere l’iscrizione alle suddette fasce, i soggetti dotati dei seguenti “requisiti di base”: strutture organizzative stabili deputate al compimento di tutte le attività inerenti al contratto oggetto di affidamento; presenza di dipendenti aventi specifiche competenze in materia; sistema di formazione ed aggiornamento del personale. Saranno valutati anche il numero di gare svolte nel triennio (con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo) e il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti alle imprese.

Dal decreto trapela che la valutazione del “livello” di iscrizione richiesto dalla SA sarà collegata al requisito della “competenza del personale” richiedendo, a scalare, un numero minimo di dipendenti/profili professionali, tutt’ora in fase di definizione (n. laureati, abilitati in albo… con determinate anzianità di servizio). Il sistema di formazione ed aggiornamento dovrà poi essere attivato obbligatoriamente nel contesto del PTPC e definito con apposito regolamento della SA prevedendo almeno 30 ore formative annuali per i dipendenti di cui sopra.

Ai fini della qualificazione, ai requisiti di base sopra elencati, si aggiungeranno poi dei “requisiti premianti” quali: la valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità; la presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati; la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara; il livello minimo di soccombenza nel contenzioso negli ultimi 3 anni; l’applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione, affidamento e gestione del contratto.

La qualificazione così ottenuta opererà per 5 anni e potrà essere rivista verso il basso, o revocata, a seguito di verifiche, anche a campione, su tutte le fasce di abilitazione, da parte dell’ANAC; potrà invece essere aumentata, con il passaggio dal livello “alto” al livello “superiore”, sempre su richiesta all’ANAC, previa dimostrazione dei requisiti.

Infine, il sistema entrerà in vigore trascorsi 90 gg dalla pubblicazione in GURI degli atti attuativi dell’ANAC con cui la stessa Autorità assegnerà alle SA e alle centrali committenza, un congruo termine per dotarsi dei requisiti necessari. Il tutto prevendendo modalità diversificate per i soggetti privati che richiederanno la qualificazione tenendo conto delle loro peculiarità.

di Simonetta Fabris


Leggi la bozza di dPCM sulla qualificazione delle SA 


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