Se il privato appaltatore non onora i contratti con il suo fornitore, quest’ultimo ha diritto di ottenere dalla stazione appaltante il contratto di appalto, gli stati di avanzamento lavori, i certificati e i mandati di pagamento emessi in favore dell’appaltatore.

Tar Lazio, Roma, sez. III, 07 ottobre 2013, n. 8639Pres. Bianchi – Est. Dongiovanni

Il caso

La società subappaltatrice a fronte dell’omesso pagamento delle opere eseguite da parte della società aggiudicataria e al fine di poter esercitare i rimedi previsti dall’art. 118, comma 3, del D.lgs n. 163 del 2006 (secondo cui la stazione appaltante può corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti) presentava alla stazione appaltante istanza di accesso ex art. 22 della legge n. 241/90 chiedendo di accedere al bando di gara, al contratto di appalto, agli stati di avanzamento lavori, ai certificati e ai mandati di pagamento emessi in favore dell’appaltatore. La stazione appaltante non forniva risposta alcuna, facendo così maturare, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, il silenzio rigetto sull’istanza.
Avverso il predetto silenzio rigetto promuoveva ricorso avanti al TAR la società istante.

La decisione

Con la pronuncia in commento il Tar del Lazio precisa che la società istante, titolare di un credito accertato dal Tribunale con l’emissione di un decreto ingiuntivo, ha un interesse concreto ed attuale all’accessibilità dei documenti richiesti poiché la conoscenza dello stato dei pagamenti effettuati dalla stazione appaltante consente alla stessa di decidere, con cognizione di causa, quali iniziative intraprendere sia dal punto di vista amministrativo (chiedendo ad esempio alla stazione appaltante, in caso di pagamenti ancora da effettuare, l’applicazione – ove possibile – della facoltà prevista dall’art. 118, comma 3, D.lgs n. 163 del 2006) sia quella giurisdizionale. Precisano infine i giudici amministrativi che seppur la documentazione richiesta, abbia natura privatistica (contratto di appalto, stati di avanzamento lavori, certificati e relativi mandati di pagamento), rientra comunque nella nozione di “documento amministrativo” in quanto atti adottati da un ente pubblico che, come noto, persegue le proprie finalità pubblicistiche anche attraverso strumenti di diritto privato i cui atti sono soggetti all’accesso e, quindi, ostensibili al privato (Cons. Stato Sez. IV, 4.02.1997, n. 829).

Conclusioni

Per i giudici amministrativi, la condizione di subappaltatore determina un “interesse concreto e attuale” all’accesso agli atti, qualora titolare di un diritto di credito verso la società aggiudicataria e ciò in quanto con tale documentazione può chiedere il blocco dei pagamenti all’ente pubblico e decidere come agire in via giurisdizionale. Contratti e mandati di pagamento, specifica il Tar, hanno natura privatistica, ma rientrano nel novero dei “documenti amministrativi” se adottati da un ente pubblico.

Katia Maretto

Stefano Pozzer


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