Il servizio di sorveglianza sanitaria è riconducibile alla categoria degli appalti dei servizi di natura intellettuale e deve essere affidato, sopra i 40.000,00 euro, con il criterio dell’OEPV

Tar Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, sentenza 30 novembre 2016 n. 1186, Presidente Politi, Estensore Testini


A margine

Un operatore economico escluso da una gara per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria impugna, davanti al Tar, il bando di gara chiedendone l’annullamento per avere lo stesso illegittimamente adottato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo per un servizio da qualificarsi “ad alta intensità di manodopera” nonché “di natura tecnica ed intellettuale di importo superiore a 40.000 euro” per il quale, invece, l’art. 95, c. 3, del D.lgs. n. 50/2016 impone l’adozione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

La stazione appaltante e la ditta aggiudicataria si oppongono in giudizio.

Nel merito, il giudice amministrativo osserva che la gara, indetta dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016, riguarda un appalto:

  • di importo complessivo pari ad euro 58.522,10 oltre IVA, inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 35 del Codice vigente;
  • attratto nell’ambito dei settori speciali, in quanto strumentale al servizio di trasporto esercitato dalla stazione appaltante di cui all’art. 118 del Codice, secondo i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza con riferimento all’abrogato D.lgs. n. 163/2006 per cui è applicabile la parte del codice dei contratti pubblici relativa ai settori speciali (Tar Lazio, sez. II ter, 18 febbraio 2013, n. 1778);
  • rientrante nell’Allegato IX al Codice, trattandosi di servizio sanitario;
  • soggetto all’applicazione dei principi e dei divieti posti dall’art. 95 del Codice, in tema di scelta del criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù dell’esplicito rinvio operato, per tutti gli appalti dei settori speciali, dall’art. 133, c. 1, dello stesso Codice (applicabile anche ai servizi specifici di cui all’Allegato IX, per effetto della previsione dell’art. 114, c. 1 che estende in via generale la disciplina del Titolo VI – Capo I, ivi compreso l’art. 133 e le norme da quest’ultimo richiamate, anche ai servizi elencati nell’Allegato IX e menzionati nell’art. 140, c. 1).

Pertanto il Tar ritiene che la stazione appaltante abbia illegittimamente optato per l’aggiudicazione al prezzo più basso, in violazione della regola desumibile dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 95 del Codice.

Infatti, se da un lato, il c. 4 dell’art. 95 prevede le ipotesi tassative nelle quali è ancora consentito, secondo la discrezionale e motivata scelta della stazione appaltante, l’utilizzo del massimo ribasso tra cui i servizi “con caratteristiche standardizzate” (lett. b), ovvero per i servizi “caratterizzati da elevata ripetitività” (lett. c), dall’altro, deve considerarsi che il c. 3 dell’art. 95 stabilisce, in termini imperativi ed in via di specialità, che “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo: … b) i contratti relativi all’affidamento … degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro”.

Il servizio di sorveglianza sanitaria è riconducibile alla categoria dei servizi di natura intellettuale. Pertanto la specialità e l’inderogabilità del divieto sancito dal c. 3 dell’art. 95, per i servizi intellettuali di importo superiore a 40.000 euro, rende irrilevante stabilire se l’appalto per la sorveglianza sanitaria sia, nelle concrete modalità prefigurate dalla stazione appaltante, standardizzato o ripetitivo.

Il Codice, infatti, non consente in alcun modo l’utilizzo del criterio del prezzo più basso per l’affidamento dei servizi di natura intellettuale, quand’anche questi presentino uno dei caratteri alternativamente indicati dal c. 4.

Per quanto detto, il bando di gara è illegittimo, nella parte in cui ha previsto l’aggiudicazione al massimo ribasso sull’importo a base d’asta, e va annullato.

di Simonetta Fabris

 

 


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