Qualora, in una gara informale, l’amministrazione si determini ad invitare anche il precedente gestore, deve spiegare l’apparente contrasto con il principio, normativamente fissato, di rotazione
Tar Puglia, Lecce, sez. II, sentenza 15 dicembre 2016 n. 1906, Presidente Di Santo, Estensore Lattanzi
A margine
Nella vicenda, la società gestore uscente del servizio informatico di un comune impugna gli atti con cui il medesimo comune dispone il nuovo affidamento del servizio a favore di altra impresa.
La ricorrente sostiene che il comune, avendo deciso di procedere attraverso il modulo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, avrebbe dovuto invitarla a presentare offerta non essendo mai stato contestato il servizio precedentemente reso e che l’offerta della società vincitrice non risulta migliorativa della propria.
Il Tar Lecce rileva anzitutto che il comune non ha provveduto attraverso la procedura negoziata ma scegliendo l’affidamento diretto, come risulta chiaramente dalla delibera impugnata con il ricorso nella quale si legge “visto l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 che, al comma 2, così dispone “ … le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture … di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto …”.
Ciò premesso, il collegio osserva che, avendo la ricorrente effettuato il servizio negli anni precedenti, il mancato invito alla procedura si giustifica agevolmente con l’applicazione del principio di rotazione.
Infatti, alla fattispecie in esame, trova applicazione l’art 36, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede espressamente il “rispetto del principio di rotazione”, e, trattandosi di una disposizione speciale relativa alle gare sotto soglia, essa prevale sulla normativa sulle gare in generale (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 4 ottobre 2016, n. 419).
Peraltro “non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo per la Stazione appaltante di invitare, ad una gara informale … il gestore uscente, ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione, e in caso di esercizio effettivo, la stessa stazione appaltante deve dare motivato conto all’esterno; in sostanza, ove l’Amministrazione si determini a invitare anche il precedente gestore, dovrebbe spiegare l’apparente contrasto con il principio, normativamente fissato, di rotazione” (Tar Aquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 372).
Pertanto, il mancato invito risulta legittimo e conforme alla legge di gara, a nulla rilevando la questione delle previe contestazioni del servizio già reso, posto che il tipo di gara in questione, sotto soglia, determina l’applicazione del principio di rotazione.
Il ricorso viene quindi respinto.
di Simonetta Fabris