La scelta del CCNL da applicare all’appalto rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, fermo un limite di coerenza con l’oggetto dell’appalto.

TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sentenza 01 aprile 2020, n. 581, Presidente Messina, Estensore Marongiu

A margine

Un operatore economico concorrente chiede al Tar l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, a favore di altra impresa, di un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di bonifica ambientale mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

In particolare, il ricorrente evidenzia l’inaffidabilità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, la quale avrebbe, tra l’altro, adoperato – seppur solo in quota parte – manodopera contrattualizzata con il CCNL “Metalmeccanico”, anziché con il CCNL “Edile”.

La sentenza

Il Tar respinge il ricorso osservando che, secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio, la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, fermo un limite di coerenza con l’oggetto dell’appalto, che nel caso di specie è stato pienamente rispettato (C.d.S., Sez. V, n. 5575/2019).

Invero, il CCNL edile non può ritenersi l’unico adatto all’appalto de quo, in cui sono dedotte le Categorie SOA OG1 e OG12 (in disparte la cat. OS30, avente carattere residuale), posto che con l’OG1 si può realizzare un intero fabbricato comprensivo di impianti elettrici, termici, idraulici, antincendio, facciate continue con struttura metallica, i quali fanno potenziale riferimento a CCNL diversi, oppure anche un intero capannone industriale.

La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che non può considerarsi anomala un’offerta allorché la stessa sia riconducibile al minore costo del lavoro applicato al proprio personale rispetto a quello applicato da altra impresa, se nella lex specialis di gara si richiede – come nella fattispecie – l’indicazione non già di un contratto specifico ma, semplicemente, di quale sia il contratto applicato (C.d.S., Sez. V, n. 5575/2019).

di Simonetta Fabris

 


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