La domanda del professionista privato intesa ad ottenere il pagamento di quanto dovuto per l’opera prestata a favore della p.a., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto intesa a far valere il diritto al compenso per l’attività svolta dal soggetto quale prestatore d’opera, in base ad un rapporto iure privatorum, dovendosi determinare la giurisdizione in relazione alla natura della posizione giuridica dedotta.

Tar Sicilia, Palermo, sezione I, 31 ottobre 2014, Presidente FF ed Estensore Federica Cabrini.

Sentenza n. 2636-2014

Il caso

La vicenda nasce dal conferimento di un incarico professionale per la compilazione di un progetto architettonico e di direzione lavori relativamente alla costruzione di una chiesa, da parte di un comune.

L’ente locale, dopo il regolare svolgimento dell’incarico da parte del privato, delibera lo stato di dissesto. Conseguentemente, il professionista chiede l’inserimento del credito vantato nella massa passiva del soggetto pubblico debitore.

La commissione straordinaria di liquidazione insediata presso il comune, tuttavia, nega l’inserimento nel piano di rilevazione dei debiti di questa posta, con apposita delibera.

Pertanto il creditore adisce il Tribunale Amministrativo di Palermo, chiedendo l’annullamento del predetto atto e lamentando:

  1. la violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico in materia contrattuale atteso che, contrariamente a quanto prospettato nella delibera impugnata, la pretesa del ricorrente si fonda su un valido titolo obbligatorio, il contratto, regolarmente riscontrato dal Co.Re.Co. della Regione Siciliana;
  2. la violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, atteso che, la norma richiamata dalla commissione liquidatrice, la quale fa ricadere sul funzionario la responsabilità economica verso il privato per l’assunzione di impegni economici da parte dell’ente locale in violazione delle regole contabili (ovvero l’art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, conv. in l. n. 144 del 1989), è entrata in vigore dopo la stipula del contratto del ricorrente;
  3. la violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., atteso che, contrariamente a quanto prospettato, la validità del contratto d’opera (avente ad oggetto la progettazione architettonica) prescinde dall’approvazione del progetto esecutivo dei lavori;
  4. la violazione degli artt. 1353 e 1183 c.c., per cui il contratto non sarebbe stato sottoposto alla condizione sospensiva della concessione del finanziamento pubblico dell’opera, ma tale condizione ne avrebbe solo differito l’adempimento al momento dell’erogazione del finanziamento.

La commissione liquidatrice e il comune non si costituiscono in giudizio.

La sentenza

Il Tar Palermo ritiene il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

In particolare il collegio ricorda che, seppur il ricorso abbia ad oggetto la legittimità della delibera con la quale è stato negato il pagamento del corrispettivo per un incarico professionale conferito al ricorrente in base ad un rapporto fiduciario, tale conferimento costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione, da ricondurre alla tipologia del lavoro autonomo.

Ciò in quanto il professionista non viene inserito nella struttura organica dell’ente pubblico ma mantiene la propria autonomia e l’iscrizione al relativo albo, come affermato dal consolidato indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenze 3 luglio 2006 n. 15199, 3 gennaio 2007 n. 4 e 19 novembre 2012, n. 20222), e condiviso dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza V, 12 giugno 2009, n. 3737) e dal C.G.A. (cfr. sentenze 6 maggio 2008, n. 390 e 31 maggio 2011, n. 402).

Per queste ragioni, la domanda del professionista privato che richiede il pagamento di quanto dovuto per l’opera prestata a favore della p.a., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto intesa a far valere il diritto al compenso per l’attività svolta quale prestatore d’opera, in base ad un rapporto iure privatorum, dovendosi determinare la giurisdizione in relazione al petitum sostanziale e alla causa petendi, ossia tenendo conto della natura della posizione giuridica dedotta (Tar Sicilia, Catania, sez. III, 28 dicembre 2012, n. 3078).

Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a..

La valutazione della sentenza

Con la pronuncia in esame il giudice amministrativo esamina nuovamente la questione degli incarichi professionali a soggetti esterni attributi da una pubblica amministrazione.

In proposito si ricorda la sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. II, 15 febbraio 2010, n. 922, secondo cui la revoca dell’incarico di progettazione, conferito da un ente locale ad un professionista per la redazione del piano urbanistico comunale, del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione, benché disposta con provvedimento formalmente autoritativo, costituisce in realtà un atto di recesso, esercitato nell’ambito di un rapporto contrattuale che, come tale, incide su una situazione giuridica del privato avente natura di diritto soggettivo. Pertanto, la controversia che lo riguarda esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo e va devoluta alla cognizione del G.O..

In tema, anche la sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione II, 5 novembre 2001, n. 13628, in cui il giudice ha affermato la nullità di un contratto d’opera professionale con una pubblica amministrazione che non sia stato stipulato per iscritto nella forma di un documento recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo competente a rappresentare l’ente. In particolare, è del tutto irrilevante l’esistenza di una deliberazione d’incarico della giunta municipale in assenza di un successivo autonomo contratto scritto in quanto tale delibera non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all’ente, avente natura autorizzatoria nei confronti dell’organo interno legittimato ad esprimerne la volontà del comune verso terzi.

Peraltro, anche se la suddetta delibera è stata indirizzata al professionista quale proposta e quest’ultimo l’ha restituita sottoscritta o accompagnata da un atto per accettazione oppure ha dato direttamente esecuzione alla prestazione, si tratta di un procedimento inidoneo alla formazione di un valido rapporto contrattuale. Non è quindi nemmeno ipotizzabile la valida formazione del rapporto per fatti concludenti, come nel caso di esecuzione dell’incarico da parte del professionista o della ricezione e utilizzazione dell’opera da parte dell’ente. Tali ipotesi potrebbero piuttosto dar luogo a legittime pretese per arricchimento senza causa ex articolo 2041 del codice civile.

Da ultimo, si ricorda la sentenza della Corte di Cassazione n. 19524 del 9 novembre 2012 in cui è stato affermato che se la pubblica amministrazione revoca un incarico di progettazione non è tenuta a corrispondere al professionista un indennizzo per il mancato guadagno.

Simonetta Fabris


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